Al momento stai visualizzando Nuove tutele per il turista

Novità in vista per i viaggiatori: il decreto legislativo n.62 del 21 maggio 2018 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2015/2302 rafforzando la tutela dei turisti. Le modifiche al Codice del Turismo entreranno in vigore dal 1 luglio 2018 e si applicheranno ai contratti stipulati a partire da tale data.
Questi gli aspetti più importanti:
– La definizione di “pacchetto turistico” è ampliata e comprende tutti i “pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati”, in sostanza tutti i pacchetti compresi quelli acquistati online, quelli su misura e i cosiddetti “dinamici”, ovvero altamente personalizzati.
– Sono posti precisi limiti agli aumenti di prezzo dopo la conclusione del contratto: sono possibili almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole , che contenga la giustificazione di tale aumento e le modalità’ di calcolo.
– Per quanto riguarda le modifiche diverse dal prezzo, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto prima della partenza, salvo che il contratto lo preveda e la modifica sia di scarsa importanza. In ogni caso, l’organizzatore deve comunicare la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. Se invece l’organizzatore e’ costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento , il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso, salvo che accetti un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. In caso di recesso,l’organizzatore deve rimborsare il viaggiatore entro 14 giorni.
– Se si verificano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
– Per quanto riguarda l’esecuzione del contratto, se uno dei servizi turistici non e’ eseguito secondo quanto pattuito, il viaggiatore deve informare subito l’organizzatore che deve rimediare al difetto di conformità; se l’inadempimento non e’ di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità’ dell’occasione perduta (il cosiddetto danno da vacanza rovinata). La prescrizione per il risarcimento del danno è stata aumentata fino a tre anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore.
– Viene previsto l’obbligo per l’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale di dotarsi di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi.È prevista, cosa molto importante e richiesta da anni dalle Associazioni di Consumatori, anche un’assicurazione obbligatoria che copra il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore e che garantisca il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.
– Sul versante delle sanzioni, sono previste multe fino a 20.000 euro e sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi e, in caso ulteriore reiterazione, anche la cessazione dell’attività. L’Autorità competente all’emissione delle sanzioni è l’Antitrust.
La nostra associazione è ovviamente a disposizione in caso di problemi, basta contattarci al rientro al n.051/6087120.

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  • Categoria dell'articolo:NEWS / TRASPORTI E TURISMO
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