Il cosiddetto Decreto Aiuti Bis, del 9 agosto 2022 n.115 e convertito in legge 142/2022, ha stabilito all’art.3 che ” Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo“
Questo articolo si è reso necessario a causa dell’improvviso e molto consistente aumento del costo della materia prima energetica e per evitare che i rincari fossero immediatamente scaricati sulle spalle dei consumatori.
L’articolo, così come formulato, si presta però ad alcune interpretazioni, in particolare nel caso in cui il contratto di energia elettrica o gas preveda un’offerta di prezzo destinata a scadere.
Infatti, nonostante praticamente tutti i contratti di fornitura siano a tempo indeterminato, non è sempre così per il prezzo, che a seconda dell’offerta sottoscritta può anche anche avere una scadenza, solitamente annuale o biennale.
Le compagnie di vendita hanno sin da subito sostenuto che l’art.3 del Decreto Aiuti Bis non si applicasse a quei contratti la cui offerta di prezzo è in scadenza e di conseguenza hanno inviato ai clienti con i contratti in esaurimento delle lettere con cui comunicavano che, dopo la scadenza, sarebbe stato applicato un prezzo notevolmente più alto del precedente, salvo che il cliente non decidesse di cambiare fornitore.
Secondo l’interpretazione dei venditori, in questo caso non si tratta di una “modifica unilaterale del contratto” ma di un contratto che ormai ha esaurito i suoi effetti, essendo appunto in scadenza.
Le associazioni dei consumatori, tra cui Federconsumatori, hanno da subito contestato questa interpretazione: secondo noi, un contratto in scadenza, in cui però non fosse già scritto sin dall’origine il prezzo applicato dopo la scadenza, è a tutti gli effetti da ricomprendere nel Decreto Aiuti Bis. Abbiamo quindi presentato alcuni esposti all’Antitrust nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti Energia e successivamente Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie.
L’Antitrust si è pronunciata favorevolmente in ottobre e in dicembre accogliendo la nostra tesi, ma alcune compagnie di vendita hanno fatto ricorso al TAR, che si pronuncerà al riguardo a febbraio.
Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha stabilito che per il momento le decisioni dell’Antitrust sono sospese fino alla pronuncia del TAR, per cui i venditori hanno ripreso ad applicare le modifiche.
Quindi, che fare se si è ricevuta una comunicazione di variazione del prezzo da parte del proprio venditore di luce o gas?
Per prima cosa, bisogna verificare se si rientra nei casi di applicazione del Decreto Aiuti Bis, controllando bene il contratto (comprese le condizioni economiche), richiedendone copia al venditore nel caso non sia disponibile.
Poi bisogna purtroppo attendere la decisione del TAR, sempre che ovviamente non si preferisca cambiare venditore comparando le offerte disponibili sul portale di ARERA https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ oppure non si preferisca tornare al mercato di maggior tutela, che è stato prorogato fino al 2024.
Per quanto riguarda le bollette, sconsigliamo di sospendere il pagamento per non incorrere in distacchi per morosità.
Ovviamente i nostri sportelli sono disponibili per verificare le singole situazioni, chiamate per appuntamento al n.051/255810.