Se all’inizio del mese di giugno facevamo il punto (in questo articolo) sulle “certificazioni verdi Covid-19” introdotte per agevolare gli spostamenti tra le regioni italiane, prima, e poi tra i Paesi membri dell’Unione europea, all’inizio del mese di agosto lo stesso strumento assumerà una nuova funzione entro i confini nazionali, allo scopo di incentivare la partecipazione alla campagna vaccinale e di prevenire l’aumento del numero dei contagi.
Il decreto legge n. 105/2021 del 23 luglio scorso contiene, oltre alla rilevante proroga dello stato di emergenza sino alla fine di quest’anno (31 dicembre 2021), alcune misure urgenti per “fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Tra queste, la limitazione della possibilità di svolgere determinate attività o di accedere a specifici luoghi sulla base del possesso del cosiddetto Green Pass. A partire dal 6 agosto 2021 solo le persone già in possesso della certificazione verde Covid-19 comprovante l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (con validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (con validità 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) potranno accedere a (art. 3 comma 1, d.l. 105/2021):
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Ancora nessuna disposizione relativa ai trasporti pubblici.
È inerente e degna di nota anche la previsione (art. 5 comma 1, d.l. 105/2021) che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza, il Generale di Corpo d’Armata Figliuolo, debba definire, d’intesa col Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Il protocollo dovrà tenere conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
(foto di Luis Ramírez da Pixabay)