Il GdP di Bologna ha decretato l’annullamento di un decreto ingiuntivo di un avvocato per i suoi onorari ottenuto su Bologna, mentre il consumatore/ cliente (assistito dal legale di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone) risiede in Calabria. Sul punto vige il principio di cui all’art. 637 c.p.c, 3 comma secondo cui “gli avvocati o i notai possono altresi’ proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”. La Giurisprudenza è divisa ritenendo (es. Tribunale di Roma) che la prevalenza del foro del consumatore non può sussistere rispetto a fori di carattere speciale segnati, come tali, da specifiche previsioni legislative. Il GDP di Bologna, invece, con questa sentenza  ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, argomentando bene e respingendo anche la difesa dell’opposto secondo cui tra avv. e cliente non si applicherebbe il Codice del Consumo.
sent GdP BO 4017-2011

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