Riprendiamo alcune indicazioni dell’utilissimo Vademecum della Guardia di Finanza per quanto riguarda i più comuni problemi relativi ai saldi.
Per ulteriori informazioni ecco il documento completo dal sito della GdF.
Prezzi
Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art. 15 D.lgs 114/98). I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.
Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.
I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
Prove e Cambi
Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.
Garanzie
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.
Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).
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