Novità sui libretti al portatore e pagamenti in contanti
I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o “al portatore” . Non essendo questi ultimi intestati a una determinata persona, chi presenta il libretto può incassare la somma indicata esibendo un documento di identità e il codice fiscale. Dal 6 dicembre 2011, l’importo limite di € 2.500 previsto in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 1.000. Le disposizioni sono state introdotte dall’art. 12 del D. L. n. 201/2011, a modifica dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007; questo al fine di consentire una più agevole tracciabilità dei movimenti nel quadro delle norme antiriciclaggio e di ridurre le possibilità di evasione fiscale.