Salute, bellezza o semplice hobby.
Sono queste le ragioni che spingono qualcuno di noi ad attivare un abbonamento in palestra. Palestra che può essere quella più comoda, perché facilmente raggiungibile da casa propria o perché perfettamente in linea con il tragitto quotidiano casa-lavoro o casa-studio, o quella frequentata dalla nostra amica/o che ci permetterebbe di goderci di più, con qualche chiacchiera, quella faticosa ora di allenamento o, diversamente, quella più conveniente anche in relazione a quello che il pacchetto, a cui andremmo ad aderire, ci propone e ci – dovrebbe – assicurare.
A volte, però, le nostre aspettative non vengono soddisfatte.
È il caso di una palestra di Bologna, sita a pochi minuti dal centro della città, collegata ad un noto marchio presente non solo sul territorio di Bologna ma anche in tutta Italia.
Nel caso di specie, il contratto di abbonamento sottoscritto dai consumatori che si sono rivolti al nostro Sportello, conteneva una clausola che prevedeva una durata annuale del contratto alla scadenza del quale lo stesso si sarebbe rinnovato tacitamente, salvo l’esercizio, entro i termini previsti nelle condizioni contrattuali (10 giorni) e nelle modalità nelle stesse indicate, del diritto di recesso. Il consutmatore ha quindi la facoltà di recedere ossia “chiudere” unilateralmente il contratto di abbonamento senza ulteriori costi e/o spese.
Quello che è accaduto, però, è che la Società informava i clienti/consumatori della scadenza del contratto mediante sms “ingannevole” indicando una data errata rispetto a quella riportata in contratto, impendendo così difatto il diritto di recesso da parte del Consumatore.
Ma non è tutto.
Verso la fine del 2015 e, quindi, periodo in cui gli abbonamenti erano ancora in corso, il marchio collegato alla citata palestra cessava di esistere. O meglio, la Società, prima licenziataria del marchio, incominciava ad agire in nome e per conto proprio. Questo cambio di “veste” non avrebbe potuto consentire il rinnovo tacito del contratto di abbonamento. Detta Società, avrebbe dovuto, quindi, alla scadenza dei contratti già attivi provvedere ad inviare debita comunicazione ai Clienti del marchio, informandoli del cambiamento avvenuto, e proponendo loro la possibilità di aderire ad un nuovo contratto di abbonamento alla palestra.
Ma così non è stato.
Addirittura, oggi, la Società sollecita il pagamento di abbonamenti stipulati quando la stessa era solo licenziataria del marchio, abbonamenti che – tra le altre cose – prevedevano espressamente la possiblità per i consumatori di svolgere attività di fitness in tutte le palestre di Italia dove era presente tale marchio.
Oggi, evidentemente, tale facoltà non è più esercitabile dai consumatori.
È evidente, quindi, che ci troviamo di fronte a condotte commerciali scorrete ed ingannevoli, disciplinate dagli artt. 18 e segg. Codice del Consumo, oltre che contrarie ai più generali principi di correttezza, trasparenza e buona fede.
Se, quindi, un consumatore dovesse, leggendo queste righe, rendersi conto di essere incappato nelle problematiche sopra descritte, non esiti a contattare Federconsumatori per avere l’assistenza legale del caso.