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Il fallimento del gruppo proprietario dei marchi Aiazzone e Emmelunga, oltre a provocare la perdita del lavoro di centinaia di dipendenti, ha causato anche gravi disagi e danni economici ai clienti che, dopo aver acquistato mobili magari ricorrendo ad un finanziamento, non hanno ricevuto i loro beni in consegna.
La Federconsumatori nazionale si è occupata della questione in diversi comunicati stampa (es. qui e  qui); in particolare, l’ultimo comunicato stampa del 21/3/11 è molto interessante:
A seguito dell’abrogazione dell’art. 42 del D.lgs. 206/2005, avvenuta con gli artt. 1 e 3 co. 1 D.Lgs 141/2010, oggi il consumatore che abbia acquistato un bene tramite un finanziamento, in caso di inadempimento del venditore, potrà scegliere di agire sia contro quest’ultimo che contro la società finanziaria sospendendo i pagamenti restanti oltre che chiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati  in precedenza.

Il principio era già stato sancito con la sentenza della Corte di Giustizia Europea in applicazione della Direttiva 87/102/CEE ed oggi introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 del D.Lgs 141/2010, oltre che da numerose sentenze di Corte di Cassazione
Inoltre si è svolto un incontro tra Federconsumatori e Fiditalia in cui quest’ultima si è impegnata a sospendere le richieste di pagamento dei ratei.
Si segnala che, nell’intervento della Federconsumatori nella trasmissione televisiva “La vita in diretta” su Raiuno, in data 16/03/2011, presente Rosario Trefiletti, la Finanziaria ha assunto l’obbligo di sospendere i ratei dei finanziamenti, accesi dai molti acquirenti di Aiazzone, che non hanno ricevuto la merce.
Per gli acquirenti rimasti invischiati nel caso Aiazzone che si sono rivolti alla Federconsumatori, si dovrà procedere all’invio di specifiche lettere di costituzione in mora da inviare alla società Aiazzone, con cui si chiede la pronta spedizione della merce ordinata entro un termine minimo di gg. 15, preavvertendo che in caso di inadempimento da parte del fornitore, il contratto dovrà intendersi risolto.
A seguito dell’invio di tale raccomandata, permanendo l’inadempimento del fornitore, il consumatore avrà diritto altresì alla risoluzione del contratto di credito, poiché ricorrono le condizioni previste dagli art. 1 del D.lgs. n. 141 del 2010 e art. 1455 del codice civile.
Qualora la Finanziaria, medio tempore, malauguratamente procedesse alla richiesta di pagamento dei ratei è opportuno presentare apposita domanda di mediazione all’ABF, poiché anche per questa materia l’esperimento del tentativo di mediazione è divenuto obbligatorio dal 20/3/2011.
Al fine di chiarire il punto, la Federconsumatori ribadisce che, in caso di inadempimento del fornitore, nessuna somma dovrà essere versata dall’acquirente ed inoltre andrà avviata la pratica di rimborso degli eventuali ratei in precedenza versati.
Pertanto, consigliamo a chiunque sia rimasto danneggiato da Aiazzone o Emmelunga di rivolgersi alla nostra associazione per avviare tutte le iniziative necessarie alla tutela dei propri interessi.
(Foto: la Stampa)
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