Al momento stai visualizzando Un po di chiarezza sul rinnovo tacito..

rc-autoSta circolando in questi giorni una notizia relativa al ripristino del tacito rinnovo per l’rc auto. In tal senso, per non essere anche noi fonte di fake news, facciamo un po’ di chiarezza.
Già a novembre 2016 avevamo plaudito all’ iniziativa del Senato che abrogava il tacito rinnovo per il ramo danni.
“Assicurazioni: bene l’abrogazione del tacito rinnovo per il ramo danni. Chi difende tale pratica fa unicamente gli interessi delle compagnie, come abbiamo già sostenuto qui.
Successivamente, alla Camera, è stato fatto un passo indietro rispetto a questa abrogazione.
Lo potete verificare a pag. 41 del documento in allegato, all’Art. 12, dove sono riportate (nella colonna a destra) le modifiche apportate dalle Commissioni. Del resto lo conferma anche la stessa Puppato, grande sostenitrice del tacito rinnovo nel ramo danni in questo articolo de Linkiesta
L’On. Puppato (firmataria dell’emendamento), sostiene di avere salvaguardato i consumatori che con il “tacito rinnovo”, a suo dire, verrebbero garantite le medesime originarie condizioni di polizza anche in caso di sinistro, aggravamento delle condizioni etc etc.
La realtà è ben diversa perché permarrebbe in capo alla compagnia il diritto di disdire la polizza o di cambiarne le condizioni, come già avviene con l’attuale vigente regime.
Il tacito rinnovo, a fronte dell’eventuale e meramente ipotetico vantaggio prospettato dal firmatario dell’emendamento, costituisce il più rilevante tra gli elementi che ostacolano la concorrenza e irrigidiscono il mercato.
Basti vedere che il settore RCA, il più concorrenziale del mercato assicurativo, pur non avendo il rinnovo automatico delle polizze non genera problemi per i consumatori conseguenti la durata annuale, anzi è proprio la scadenza periodica ciò che porta le compagnie a proporre prodotti più economici e maggiori servizi per garantirsi il rinnovo della sottoscrizione.
E’ bene ribadire come in tale provvedimento il riferimento all’rc auto è relativo unicamente ai “rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli” ed estende, anche a questi casi, su richiesta dell’assicurato, la risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni private. Ovvero:
Art. 170-bis.(1)
(Durata del contratto)

  1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

 
 
E.A.
“Realizzato nell’ ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″.
 
 
 

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