L’Autorità per le Comunicazioni ha pubblicato le Linee Guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione: in parole povere, indicazioni sui costi che possono essere addebitati all’utente quando si cambia fornitore o si chiede la cessazione del numero.
L’argomento è molto controverso, da quando i cosiddetti “Decreti Bersani” eliminarono dieci anni or sono le penali per il recesso, lasciando però la possibilità di addebitare i costi effettivamente sostenuti per la cessazione, che di fatto si sono trasformati, nell’opinione delle associazioni di consumatori, in penali mascherate.
Le nuove linee guida prevedono che:
- il credito residuo va sempre pagato “in soldoni” al consumatore e non accreditato su un’altra eventuale SIM a lui intestata, perché questo limiterebbe la sua libertà di scelta;
- la possibilità di cambiare operatore va garantita in qualunque momento, con preavviso che non può superare i 30 giorni; il consumatore ha diritto a conoscere i tempi tecnici necessari per il trasferimento, che comunque non possono superare i suddetti 30 giorni;
- le spese per il recesso devono comprendere non solo i costi supportati per il recesso o il trasferimento in sé, ma anche tutte le diverse categorie di costi che l’operatore si riserva di addebitare all’utenza, tra cui la restituzione totale o parziale degli sconti previsti dal contratto e il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti;
- le spese per il recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Per calcolare questo valore, , l’Autorità definisce il “valore del contratto” come il prezzo implicito che deriva dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto. Le spese che possono essere addebitate sono il valore più basso tra il prezzo implicito dell’offerta ed i costi realmente sostenuti dall’operatore.
- per le offerte che prevedevano sconti, solitamente in caso di recesso le compagnie telefoniche chiedono la restituzione di questi sconti. La restituzione non può superare la differenza tra la somma dei canoni che l’operatore avrebbe riscosso qualora fosse stato applicato il prezzo implicito come sopra determinato e la somma dei canoni effettivamente riscossi dall’operatore fino al momento del recesso;
- se il contratto prevedeva l’acquisto di prodotti a rate (smartphone, modem, telefoni ecc), gli operatori devono sempre concedere agli utenti la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue con la periodicità precedente ovvero pagarle in un’unica soluzione;
- le spese relative al recesso devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, comprese le spese per la restituzione degli sconti ; al momento della sottoscrizione del contratto gli operatori devono comunicare, verbalmente e attraverso idonea informativa da allegare al contratto, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese
in cui il recesso potrebbe essere esercitato; - gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente i costi sostenuti per le attività di dismissione all’Autorità per le Comunicazioni che le sottoporrà a controllo e potrebbe suggerire correttivi.
1.921 Visite