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Le ragioni di sicurezza prevalgono su quelle commerciali.

La vicenda era esplosa nell’estate del 2021, quando l’Enac aveva varato un regolamento urgente prevedendo che non ci fosse sovrapprezzo per chi, a bordo di un aereo, necessitasse di sedersi accanto a una persona disabile o ad un minore. Il regolamento era stato procrastinato dal Tar del Lazio – proprio su ricorso del vettore low cost irlandese – che aveva rinviato il tutto a Ferragosto, dando più tempo alle compagnie per applicare questa gabella senza timore di essere sanzionate. Nei giorni successivi la polemica era poi continuata con la denuncia della sua mancata applicazione.


A novembre 2022 il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso di Ryanair, stabilendo che il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto accanto al passeggero minore o con mobilità ridotta configura inadempimento del vettore alla regolamentazione europea e rappresenta un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti.
La stessa decisione viene confermata anche dal Consiglio di Stato, “ secondo cui, la safety assicurata dalla vicinitas dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. Nella sentenza si afferma, infatti, che la necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento”.

Siamo lieti che i diritti dei consumatori prevalgano rispetto a quelli economici.

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