Al momento stai visualizzando Rafforzati i diritti dei passeggeri nel trasporto su strada

È entrato in vigore il  Regolamento Europeo n. 181/2011 che introduce, per la prima volta, nel nostro ordinamento la tutela dei diritti dei passeggeri in autobus, modellata sulla falsariga del trasporto aereo.
Il regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate (quindi non ai trasporti occasionali “charter” o a noleggio) il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
I diritti previsti dal Regolamento sono:
– la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
– il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta: assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità;
– informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
– un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
– l’istituzione in ogni Stato membro di un garante indipendente incaricato di garantire l’applicazione del regolamento e di imporre sanzioni.
– il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
Più incisive novità sono previste per i viaggi superiori a 250 km:
– il rimborso del prezzo del biglietto o un viaggio alternativo in caso di overbooking (accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili), di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza prevista;
– una penale pari al 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto, in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e il nuovo viaggio;
– un’adeguata assistenza (pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore.
Di seguito pubblichiamo il Testo del Regolamento
 
 
E.A.
Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento 2010 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero per lo sviluppo economico

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