Per chi ancora non lo conoscesse, è uno strumento di risoluzione delle controversie a carattere extragiudiziale – quindi al di fuori dei Tribunali – fra i clienti e gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, BancoPosta), istituto alla fine del 2009 per favorire le relazioni fra sistema finanziario e consumatori. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale che garantisce tempi rapidi e costi minimi.
Nel primo anno di attività l’ABF ha dimostrato un’ottima riuscita, con 3.409 ricorsi presentati, che rappresentano solo la punta dell’iceberg di un numero molto maggiore di controversie non risolte perché non inoltrate per ragioni diverse (ad esempio la non conoscenza di questa possibilità). Nel 60% dei casi la decisione (consultabile sul web) è stata favorevole ai clienti.
Le casistiche esaminate più di frequente riguardano condizioni sui conti correnti, finanziamenti, portabilità dei mutui, frodi su carte di credito e di pagamento, segnalazioni nelle banche dati creditizie.
I consumatori possono rivolgersi a questo strumento di tutela alternativo solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario.
In base alla normativa sull’ABF, se il cliente ritiene che l’intermediario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, deve rivolgersi in prima battuta all’Ufficio Reclami, istituito presso l’intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se la risposta dell’intermediario non lo ha soddisfatto, il cliente può inoltrare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che dovrà decidere sulla questione in pochi mesi.
L’Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica.
Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all’ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.
In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione, disciplinata dal medesimo decreto, o alla procedura davanti all’ABF.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha regole di competenza e di funzionamento specifiche.
Il procedimento davanti all’ABF può essere attivato esclusivamente dal cliente, mentre il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 – quale quello, ad esempio, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario – può essere attivato sia dal cliente sia dall’intermediario.
Per quanto riguarda gli esiti, il procedimento si conclude con la pronuncia di un organo cui è affidato il compito di decidere “chi ha torto e chi ha ragione”, mentre le procedure di mediazione/conciliazione si concludono – in caso di successo – con un verbale di conciliazione della controversia, nel quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo grazie all’opera del mediatore. Mentre il verbale di conciliazione può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo, la pronuncia dell’ABF è priva di esecutività.
Il ricorso all’ABF si presenta attraverso un modulo, disponibile sul sito web dell’ABF e presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, direttamente o utilizzando la consulenza di una associazione di consumatori.
La Federconsumatori Bologna ha seguito finora 9 casi, due dei quali in attesa di decisione, ottenendo sei risposte favorevoli ai clienti (in toto o parzialmente).
Attraverso il sito dell’ABF si può accedere ad una procedura guidata per evitare errori od omissioni nella richiesta.
Roberto Cinti – Consulente Federconsumatori Bologna