Il 12 maggio entra in vigore il decreto legislativo n.54 dell’11 aprile 2011, che recepisce la direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Il decreto sostituisce quasi del tutto la normativa già esistente.
In particolare, la normativa comunitaria prevede la creazione di una catena di monitoraggio dal produttore al rivenitore finale che ha come obiettivo quello di limitare l’ingresso di prodotti con il marchio CE contraffatto.
Infatti, non solo il fabbricante ha l’onere di eseguire una nutrita serie di controlli e test di sicurezza, ma anche l’importatore ha precisi obblighi al riguardo, dal momento che la legge gli impone, prima di immettere un giocattolo sul mercato, di assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformita’. L’importatore diventa quindi garante, in solido con il fabbricante, dei prodotti che vende. L’importatore assicura, sotto sua responsabilità, che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita’ prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi imposti dalla legge. Inoltre è fatto divieto all’importatore di immettere il giocattolo sul mercato se ritiene che non rispetti i requisiti previsti. Analoghi obblighi sono posti i capo ai distributori, i venditori del giocattolo all’ingrosso o al dettaglio. Infine, ogni operatore della “catena” deve tenere un registro dei soggetti da cui ha ricevuto i prodotti e del soggetti ai quali lo ha ceduto.
Questo sistema, oltre a responsabilizzare tutti i soggetti economici che hanno contribuito alla commercializzazione di un giocattolo, è utile anche nel caso in cui si debba procedere ad un ritiro capillare dal mercato a causa di un difetto accertato.
Particolare attenzione è dedicata ai requisiti di sicurezza che un giocattolo devev avere per ottenere il marhio CE. L’art.15 del decreto dispone che “Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilita’, di igiene e di radioattivita’ che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.” Sono state potenziate le precauzioni per l’uso di sostanze chimiche.
Infine, le avvertenze e le istruzioni d’uso (in lingua italiana) devono essere apposte in modo da risultare facilmente visibili prima dell’acquisto del prodotto, anche nei casi di acquisto on-line o per corrispondenza, in modo da aiutare i consumatori nella scelta.
Per le violazioni degli obblighi di legge contenuti dal decreto sono previste, oltre ai rimedi amministrativi del ritiro del prodotto, anche sanzioni penali.
(Foto di stéfan su Flickr.com)
1.191 Visite