È stata modificata, con il Decreto Interministeriale 1 ottobre 2018, n.131, la normativa sui panifici, che contiene alcune novità interessanti per i consumatori.
Innanzitutto, con “panificio” si può indicare solo l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale , quindi non le rivendite di pane lavorato e cotto altrove. Il “pane fresco” è solo quello preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni per il congelamento e privo di additivi conservanti. Inoltre, non devono passare più di 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.
Il “pane conservato o a durabilità prolungata” che non rientra nella definizione di cui sopra e che quindi è stato sottoposto ad un procedimento di conservazione (es congelamento) durante la lavorazione deve contenere una dicitura in etichetta che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Deve inoltre essere venduto in comparti separati rispetto al pane fresco.
La normativa non si applica al pane confezionato ma solo a quello sfuso.
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