Con una delibera che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha fatto un passo avanti verso i consumatori allargando i casi in cui ai gestori è vietato sospendere la fornitura per morosità. Se il cliente finale invia reclamo nei confronti di una fattura entro 10 giorni dalla scadenza, a condizione che l’importo della fattura stessa sia superiore a 50 euro, le società di vendita devono fornire una risposta chiara e dettagliata e, in caso di mancata o incompleta risposta, non potranno procedere alla sospensione della fornitura.
Viene anche specificato dalla delibera cosa si intende per “fatturazione di importi anomali”: si ha nel caso in cui gli importi in bolletta sono superiori al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas. Oltre alla casistica già prevista fino a oggi ( conguagli che seguono bollette stimate o malfunzionamento dei contatori), saranno comprese anche anche: le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati, le bollette che contengono i ricalcoli di rettifica per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi o per modifica delle componenti di prezzo applicate), le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione e le bollette emesse successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente.
Il reclamo potrà essere inviato in forma libera ai recapiti scritti in bolletta, inoltre sul sito internet dei venditori deve essere presente un modulo da scaricare.
Le risposte ai reclami dovranno essere, come detto, chiare e dettagliate e dovranno contenere, oltre ai dati già obbligatori, anche le seguenti informazioni: le modalità di fatturazione applicabili in base al contratto, specificando se queste siano state concretamente applicate; l’origine dei dati (da distributore, da autolettura ecc) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); nel caso in cui si sia inviata un’autolettura non coerente con le letture contestate, è obbligatorio indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo. Inoltre, dovranno essere indicate le ultime letture rilevate con le rispettive date. Se il cliente contesta un consumo anomalo rispetto alle sue abitudini, il venditore dovrà inviare il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore.
Si tratta di novità che accogliamo positivamente nel complesso, visto il perdurare di disservizi nel settore dell’energia e i sempre più numerosi casi di sospensione per morosità. Ricordiamo che in caso di risposta negativa al reclamo, o se il venditore non risponde affatto, è possibile avviare le procedure di conciliazione o di reclamo allo Sportello Energia dell’Autorità, anche con la nostra assistenza.
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