Al momento stai visualizzando Corte Costituzionale: tutte le spese vanno rimborsate in caso di estinzione anticipata del prestito

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 ha riconosciuto il diritto dei consumatori che estinguono anticipatamente un prestito (credito al consumo, cessione del quinto) ad ottenere l’annullamento e l’eventuale rimborso dei costi di ogni tipo: sia quelli connessi alla durata del contratto (es. interessi, costi assicurativi), sia anche quelli collegati all’erogazione del finanziamento (es. spese di istruttoria, commissioni), in misura proporzionale al periodo residuo del prestito.

Ha così deciso dichiarando incostituzionale il d.l. 73/2021 (cosiddetto “decreto sostegni-bis”) nella parte in cui prevedeva che ciò dovesse avvenire solo per i prestiti erogati dal 25 luglio 2021.

La decisione della Corte Costituzionale, che si pone nel solco della direttiva europea 2008/48/CE e della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 383 del 2019 (cosiddetta “sentenza Lexitor”) apre quindi uno scenario assai ampio.

Tutti i consumatori che, avendo estinto anticipatamente un prestito, non hanno ricevuto il dovuto rimborso della quota di tutti i costi relativi al periodo che va dall’estinzione anticipata alla naturale scadenza originariamente pattuita hanno diritto a richiederlo.

Gli sportelli Federconsumatori di Bologna hanno già approntato quanto necessario per assistere chi si voglia rivolgere all’associazione per ottenere ciò che gli spetta: chiamateci al n.051/255810 o scriveteci su bo.info@federconsumatori.emr.it .

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