Lo scorso anno il Ministero per lo Sviluppo Economico e la stessa RAI hanno preso finalmente posizione su un quesito che è rimasto irrisolto per anni: è dovuto il pagamento del canone se non si posseggono televisori, ma solo altri apparecchi come PC, tablet o smartphone?
Finora, la risposta era stata positiva: la legge prevedeva l’obbligo di pagamento del canone per tutti i possessori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi. Nessun dubbio che un PC permetta la ricezione di programmi televisivi, con appositi sintonizzatori o anche solo via web. Quindi, se non è “adatto”, è per lo meno adattabile.
Questa conclusione ha provocato le proteste delle associazioni di consumatori e soprattutto dei rappresentanti delle aziende, dal momento che teoricamente ogni ufficio, ogni stabilimento, ogni negozio ove sia presente un computer o uno smartphone sarebbero obbligati a pagare.
A seguito delle proteste (in Italia, si sa, si interviene solo sull’onda delle polemiche), il Sottosegretario allo Sviluppo Economico ha risposto ad un’interrogazione parlamentare affermando che “La normativa in esame porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio video (per esempio Web Radio, Web Tv) che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi.
In linea generale sono, quindi, esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet (come gli iPad) e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili, di per sé, di connessione alla rete internet.
È però necessario, per essere più chiari, qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforme satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione (o come veniva chiamato nel regio-decreto di radioaudizione).
Devo dire che abbiamo trovato la Rai già in linea con questa interpretazione, tanto che si è impegnata a fare tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso.
L’applicazione della norma in questi termini è tra l’altro in sintonia con la strategia che questo Governo ha già iniziato ad adottare sui temi dell’agenda digitale: come sapete, infatti, ogni sforzo sarà fatto per permettere all’Italia di essere all’avanguardia del mondo digitalizzato.” (fonte: L’Espresso)
La RAI ha confermato l’interpretazione con un comunicato sul proprio sito
Allo stato attuale, quindi, si può evitare di pagare il canone se si è in possesso solo di un apparecchio,PC, tablet, smartphone NON DOTATO DI SINTONIZZATORE (in pratica, un apparecchio con apposito sotfware che permette di collegare il pc all’antenna). La visione dei programmi Tv via internet è (per ora) libera da canone.
E.A.
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