Al momento stai visualizzando Canone RAI: cosa fare in caso di errore

*** Articolo aggiornato il 9/08/2016**
 
Sono arrivate le prime bollette dell’energia elettrica contenenti l’addebito del canone RAI e come prevedibile ci sono già state molte richieste di assistenza ai nostri sportelli, per errori derivanti con tutta probabilità dall’inesatto incrocio dei dati.
Le due fattispecie più comuni, stando a quando rilevato sin qui, sono state l’addebito a carico di cittadini che hanno dichiarato di non possedere il televisore e, viceversa, il mancato addebito nel caso in cui l’intestatario del canone e quello dell’utenza di elettricità non sono coincidenti. In alcuni casi, l’addebito è arrivato sulle utenze delle seconde case, presumibilmente non residenti.
Di seguito riepiloghiamo cosa fare nel caso di errori.

NON HO IL TELEVISORE, HO INVIATO L’AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO I TERMINI  MA HO RICEVUTO UGUALMENTE  L’ADDEBITO IN BOLLETTA, CHE DEVO FARE?

1) se avete già pagato per intero la bolletta, potete chiedere il rimborso del canone con un apposito modulo che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a QUESTA PAGINA; il modulo va inviato con raccomandata, per via telematica attraverso i CAF o tramite il sito utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, con modalità che sarà definita da settembre; vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni alla compilazione che accompagnano il modulo;
2) se non avete ancora pagato la bolletta, per non incorrere nella sospensione della corrente elettrica dovete effettuare un pagamento parziale, ovvero pagare, con bollettino postale compilato a mano oppure nella modalità che vi indicherà il vostro gestore, solo le somme relative al servizio elettrico. Vi sconsigliamo nel modo più assoluto di sospendere il pagamento dell’intera fattura, per il rischio, come detto, di vedersi sospendere la fornitura di energia elettrica per morosità. Dopo aver pagato parzialmente, potete chiedere all’Agenzia delle Entrate di verificare la vostra posizione scrivendo una mail allo sportello Sat: dp.itorino.uttorino1.sat@agenziaentrate.it

IN QUALI CASI POSSO CHIEDERE IL RIMBORSO?

A – Se siete esenti dal pagamento del canone per età (oltre il 75° anno di età) e reddito (reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) e avete presentato la dichiarazione sostitutiva. Nel modulo di rimborso inserire codice 1.
B – Se avete ricevuto l’addebito in bolletta ma avete già pagato il canone con modalità diverse (ad esempio addebito sulla pensione). Nel modulo di rimborso inserire codice 3.
C – Il canone è già stato addebitato su una fattura relativa ad un’altra utenza elettrica intestata a un componente della stessa famiglia anagrafica dell’utente.
ATTENZIONE: SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO L’ISTANZA DI RIMBORSO HA VALIDITÀ ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al provvedimento precedente dell’Agenzia delle Entrate, e ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Nel modulo di rimborso inserire codice 4.

 

NON HO IL TELEVISORE, NON HO INVIATO L’AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO I TERMINI  E HO RICEVUTO   L’ADDEBITO IN BOLLETTA, CHE DEVO FARE?

Il termine del 16 maggio per l’invio della dichiarazione era tassativo, per cui per il 2016  dovete pagare il canone  e inviare la dichiarazione per l’anno prossimo.

HO INVIATO L’AUTOCERTIFICAZIONE DI NON POSSESSO DEL TELEVISORE ENTRO IL 30 GIUGNO, CHE DEVO FARE?

In questo caso l’esenzione si ha per il secondo semestre dell’anno, per cui l’importo del canone dovrebbe essere di 51,03 euro anziché 70. Si può chiedere il rimborso della differenza con modalità che saranno definite.

 

HO IL TELEVISORE MA NON HO AVUTO L’ADDEBITO AUTOMATICO IN BOLLETTA, CHE DEVO FARE?

Nel caso in cui la vostra bolletta non contenga l’addebito del canone dovuto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che dal 1 settembre al 31 ottobre si può pagare con modello F24 utilizzando i codici TVRI (per rinnovo abbonamento) o TVNA (per nuovo abbonamento)

HO AVUTO L’ADDEBITO DEL CANONE NELL’UTENZA DELLA SECONDA CASA, CHE DEVO FARE?

Controllate la tariffa applicata.  Se si tratta di una tariffa RESIDENTE (D1 o D2 – uso domestico residenziale) l’utente deve pagare il canone (salvo che non venga pagato da un componente della stessa famiglia anagrafica su un’altra utenza), mentre il pagamento non è dovuto in caso di tariffa NON RESIDENZIALE (D3 – si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l’energia elettrica).
Nel caso l’utenza della vostra seconda casa abbia tariffa RESIDENTE le possibilità quindi sono due: provvedere al pagamento del canone (in caso un componente del nucleo familiare abbia stabilito nell’appartamento in questione la propria residenza) oppure (se quindi nessun componente del nucleo familiare risiede lì) comunicare all’azienda che eroga l’energia elettrica che l’utenza in questione è di tipo non residenziale. Teniamo presente che nel caso in cui si scelga quest’ultima soluzione l’impresa elettrica può chiedere pagamento degli arretrati: la tariffa residente infatti è più economica. Nel caso di tariffa non residenziale l’Agenzia procede all’incrocio del dati dell’Anagrafe tributaria e delle imprese elettriche: se risulto residente presso un determinato indirizzo a cui è associata un’utenza non residenziale il canone è comunque dovuto e quindi viene addebitato. Nel caso di due o più bollette con tariffa residenziale l’addebito del canone avverrà sulla fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro centrale Ufficiale.

SONO RESIDENTE IN CASA DI RIPOSO, CHE DEVO FARE?

Se detieni un apparecchio tv nella tua abitazione sei tenuto al pagamento del canone anche se sei ricoverato in casa di riposo.
Se non possiedi la TV, qualora tu sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrai presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, non possiedi la TV e non sei titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata a tuo figlio che risiede in altra abitazione) e sei già titolare di abbonamento alla TV dovrai seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrai dare disdetta dell’abbonamento, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate.

CI SONO DEI TERMINI PER CHIEDERE IL RIMBORSO?

No, anzi consigliamo di attendere l’addebito della seconda rata nella prossima bolletta.

 

DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI AFFIDABILI?

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio di risposta istantanea ai quesiti tramite la sua pagina Facebook: https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/
Nella pagina sono contenuti anche dei chiarimenti per le domande più comuni.
Si può inoltre chiamare il numero verde gratuito 800.93.83.62  oppure prenotare un appuntamento telefonico sul sito http://www.prontolarai.it 
Le risposte alle domande più comuni sono anche sul sito http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx

FEDERCONSUMATORI MI ASSISTE?

I nostri sportelli sono a disposizione per chiarimenti o assistenza nella compilazione del modulo.
 

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