Riprendiamo un interessante articolo di Studio Cataldi che illustra bene le novità derivanti dalla recente approvazione della legge di stabilità.
Conguagli acqua, luce e gas prescritti in 2 anni
In particolare, il provvedimento stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas, il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni.
Tale termine di prescrizione opererà sia nei rapporti tra venditore e utenti domestici, microimprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) o professionisti (come definiti dal Codice del Consumo, d.lgs. n. 206/2005), sia, in caso di energia elettrica e gas, nei rapporti tra il distributore e il venditore e in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Sarà l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a occuparsi della definizione delle misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto.
Maxibollette e diritto al rimborso
Ancora, la manovra introduce il diritto dell’utente alla sospensione dei pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, nel caso in cui:
– siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti aperiodi maggiori di due anni;
– l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato;
– l’utente abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In particolare, il venditore/distributore avrà l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui sopra e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica sulla legittimità della condotta dell’operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
La disciplina descritta, tuttavia, non trova applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
Realizzato nell’ ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″.
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