Al momento stai visualizzando L'Antitrust accoglie il nostro esposto e multa Trenitalia
Dal sito di Federconsumatori Emilia-Romagna:
A seguito di un esposto di Federconsumatori L’Antitrust interviene nei confronti di Trenitalia per le modalità di calcolo dei ritardi inserite nelle proprie “condizioni di trasporto”. Nel provvedimento trova riconoscimento quanto previsto dal regolamento CE 1371/07 richiesto da tempo da Federconsumatori,sul diritto al rimborso dei viaggiatori per ritardi di viaggi che coinvolgono più treni anche di categoria diversa: Trenitalia finora non aveva mai riconosciuto il diritto all’indennizzo in caso di mancata coincidenza tra un treno regionale e uno della Media e Lunga percorrenza. Per i viaggiatori della media-lunga percorrenza e per limitare gli importi delle sanzioni dell’Antitrust,Trenitalia si impegna a fornire dal 1° marzo 2015 una informazione capillare sui servizi forniti e sui loro diritti, la possibilità di richiedere il rimborso già dopo tre giorni dal termini del viaggio (ora sono 20), l’introduzione di un bonus del 25% (non in denaro) per ritardi tra 30 e 60 minuti ora non indennizzati,mentre verrà ammesso un margine di 3 minuti per il calcolo del ritardo in arrivo nei “grandi nodi”, tracui è compresa Bologna Centrale. L’Antitrust è intervenuta pesantemente con una sanzione di 1 milione di euro nei confronti di Trenitalia per le procedure di accertamento e repressione delle “irregolarità di viaggio” eccessivamente pesanti.In mancanza del biglietto viene richiesto al viaggiatore il prezzo del biglietto e una “sovrattassa” fino a 200 €, oltre a un’ulteriore somma a titolo di “oblazione”. Anche nei casi in cui il viaggiatore è nella impossibilità di acquistare il biglietto o quando l’impossibilità è dovuta a cause di forza maggiore,oppure addirittura a disservizi imputabili alla stessa Trenitalia. Federconsumatori riconosce la grande portata dei provvedimenti adottati dall’Antitrust e sottolinea l’evidente analogia nei comportamenti di Trenitalia anche per il Trasporto Regionale, ugualmente coinvolto nel mancato rispetto dei diritti degli utenti previsti dal regolamento europeo nell’emissione edisponibilità dei biglietti, nelle sanzioni erogate, negli indennizzi per ritardo, già oggetto di reclami edesposti a cui andrà necessariamente data soluzione.
Federconsumatori Emilia Romagna
1.759 Visite
  • Categoria dell'articolo:In primo piano
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura