Al momento stai visualizzando Agenzia riscossioni alias Esattoria srl multata dall'Antitrust

Aggiornamento del 7/8/2014: Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.3266/2014 che è consultabile a questo link, ha sospeso l’esecuzione della delibera AGCM in via cautelativa ritenendo necessaria un’ulteriore verifica circa il fatto che i soggetti destinatari delle condotte denunciate come scorrette possano qualificarsi come “consumatori”.

 
 
Abbiamo parlato, in questo articolo, di Agenzia Riscossioni, la società di recupero crediti che ha richiesto a diversi cittadini il pagamento di multe ATC vecchie di decenni con lettere aggressive e ingennevoli, che sembravano provenire dall’Agenzia delle Entrate. Abbiamo chiesto il parere dell’Antitrust sull’ingennevolezza della condotta e finalmente, dopo pochi mesi di istruttoria si è arrivati alla decisione dell’Autorità del 22 gennaio 2014, nella quale si dichiara che il comportamento di Agenzia Riscossioni “appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto potendolo spingere, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti.
Le lettere di preavviso sono impostate, infatti, con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall’amministrazione finanziaria pubblica e, nella loro presentazione complessiva, appaiono ambigue, con riferimento alla reale natura del professionista interessato e caratterizzate da profili di aggressività.
Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate, nello specifico, dal combinato disposto dei segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale, unitamente alla specifica “Ufficio Entrate Roma”, e il logo, che può evocare quello della Repubblica, nonché dal titolo del firmatario “Il Direttore Ufficio Entrate”, volto a richiamare la sopracitata specifica. Inoltre, risulta anche ambigua la stessa citazione dell’art. 14 L. n. 890/82 in quanto spetta solo all’amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi della norma in questione.”. Ne consegue che “le lettere di preavviso, così come formulate, sono idonee ad esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti economici.”
L’Antitrust ha condannato la società al pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e alla pubblicazione, a sue spese, dell’estratto della delibera sul Resto del Carlino.
Il testo integrale della delibera può essere letto sul Bollettino settimanale dell’AGCM, da pag 44 a pag 55.
Bollettino AGCM 6/2014
 
 
E.A.

2.028 Visite
  • Categoria dell'articolo:NEWS
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura