In data 8/7/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna si è pronunciata a favore di un contribuente, assistito dal legale di Federconsumatori Avv.Francesca Romeo, per l’annullamento di una cartella esattoriale con la quale si chiedeva il pagamento del bollo auto per il 1993.
Questi i fatti: nel 2003 il contribuente aderiva al condono fiscale ex art.12 l.289/02, la c.d. “rottamazione dei ruoli”, che consentiva di sanare la propria posizione pagando il 25% delle somme iscritte a ruolo. Dopo sei anni, nel 2009, l’Agenzia delle Entrate ha però comunicato al contribuente di non aver accettato la domanda di condono, in quanto il tributo in oggetto, il bollo auto, non rientrava tra quelli condonabili il quanto regionale e non erariale.
Nella comunicazione inviata dal concessionario della riscossione nel 2003, con la quale si informavano i contribuenti della possibilità di aderire alla rottamazione dei ruoli, tale distinzione non era in alcun modo accennata; come esplicato nel testo della sentenza, “l’amministrazione finanziaria si è “accorta” di aver erroneamente interpretato (…) l’art.12 della l.289/02; (…) i concessionari, nei formali inviti a condonare, non hanno mai distinto i ruoli “erariali” da quelli “non erariali”, prodigandosi al contrario in informazioni per agevolare la chiusura delle pendenze.”
La Commisione Tributaria Provinciale di Bologna ha ritenuto di accettare il ricorso presentato dall’Avv.Romeo poiché il bollo auto, come già stabilito dalla Corte Costituzionale, non può definirsi un tributo locale: le Regioni beneficiano del relativo gettito fiscale, ma non ne hanno la titolarità.
Questa sentenza riveste una particolare importanza per la tutela dei contribuenti poiché interviene in una materia relativamente nuova sulla quale si riscontrano poche pronunce e nessun consolidato orientamento giurisprudenziale. Di seguito il testo integrale:
Comm.Trib.prov.Bo n.115-9-10
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