In materia di garanzia legale dei prodotti, la legge italiana di riferimento è il Codice del Consumo (d.lgs.206/2005). Il Codice dichiara, all’art.130, che “Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene” e che “Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.”
Da quanto sopra, è chiaro che unico responsabile nei confronti del consumatore ai fini della garanzia è il venditore, e a questi il consumatore deve rivolgersi se vuole esercitare i diritti che il Codice gli riconosce.
Nonostante la legge sia estremamente chiara su questo punto, purtroppo molto (troppo) spesso i cittadini consumatori lamentano l’inerzia dei venditori, che, invece di prendere in carico il problema come dovrebbero, respingono le richieste di assistenza in garanzia invitando i clienti a rivolgersi ai centri di assistenza tecnica del produttore, spesso con notevole dispendio di tempo e denaro da parte dell’ignaro cliente.
Proprio per stroncare queste prassi, l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (Antitrust) è intervenuta nei confronti di diverse catene di Distribuzione di elettrodomestici (Euronics, Mediamarket, Unieuro, Trony e Marco Polo Expert) intemando loro di cessare la pratica scorretta.
I provvedimenti, disponibili per la consultazione sul sito dell’Autorità, sono un importante messaggio diretto a tutti quei venditori, grandi o piccoli che siano, che limitano colpevolmente i diritti dei consumatori approfittando della loro debolezza contrattuale.
Di seguito, ecco cosa ricordare in materia di garanzia legale:
1) La garanzia legale è valida per 2 anni dalla consegna del bene (se il prodotto è usato, 1 anno). Per i prodotti di un certo valore, quali elettrodomestici o simili, che potrebbero aver bisogno di riparazioni, è quindi opportuno conservare lo scontrino o la ricevuta per almeno due anni.
2) La garanzia legale si applica nei contratti tra professionista e consumatore, non negli acquisti tra privati, per i quali valgono le norme del Codice Civile che riducono la durata della garanzia a 1 anno.
3) Il consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla scoperta, meglio se con mezzi che rilascino una ricevuta, come un fax o una raccomandata. Se si porta personalmente il prodotto alla sede del venditore per la riparazione, è sempre opportuno farsi rilasciare una ricevuta della consegna.
4) Il consumatore può scegliere tra la riparazione del prodotto o la sua sostituzione. La scelta del consumatore è vincolante per il venditore, a meno che questi non provi che il rimedio scelto è impossibile o eccessivamente oneroso per lui.
5) Il consumatore non è tenuto a pagare alcuna spesa, né per la spedizione del bene, né per la riparazione o la manodopera.
6) Se il venditore non ottempera a quanto richiesto entro un congruo termine, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla risoluzione del contratto (con restituzione di quanto pagato) o ad una adeguata riduzione del prezzo, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
7) Alla garanzia legale si può aggiungere una garanzia convenzionale, offerta dal venditore o dal produttore. Questa garanzia non interferisce in alcun modo con quanto stabilito dalla legge, ma si affianca ad essa ed è regolata da quanto scritto nel contratto o nei documenti pubblicitari del venditore.
8 ) In caso di controversie con un venditore sull’applicazione della garanzia, è bene rivolgersi senza indugio ad un’Associazione di Consumatori.
Gli avvocati di Federconsumatori Bologna hanno ottenuto di recente un’importante sentenza in materia di garanzia di prodotti usati, che è consultabile qui.
Foto “smeggies” di Brapke (back home) su Flickr.com
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