Tra i vari disguidi che possono contribuire a “rovinare” la vacanza c’è quello del ritardo, rispetto all’orario di arrivo previsto, del vettore utilizzato (treno, aereo, nave etc.), soprattutto nei casi in cui è necessario proseguire il viaggio con altri mezzi.
Il riferimento normativo della fattispecie in esame è rappresentato dal Regolamento UE 261/2004 che disciplina il caso del ritardo aereo in conseguenza del quale il passeggero ha – automaticamente- diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento 261/2014.
Capita però che le compagnie aeree omettano di versare automaticamente l’importo della compensazione pecuniaria che spetta ai consumatori, adducendo giustificazioni, spesso infondate.
Il caso portato all’attenzione del Giudice di Pace da una coppia di bolognesi riguarda proprio la richiesta di compensazione pecuniaria per i danni a loro provocati dal ritardo di un volo.
Nel mese di aprile del 2019, nostri assistiti, in vista delle vacanze estive, acquistavano dal sito della compagnia Ryanair, dei biglietti aerei di andata e ritorno per recarsi a Palermo nel mese di giugno.
Il volo di rientro era previsto per il giorno 1 luglio 2019 alle ore 22.00 con arrivo a Bologna alle ore 23.30.
Sta di fatto che il giorno 1.07.2019, i viaggiatori in attesa dell’imbarco per Bologna apprendevano che il loro volo aveva un ritardo, che di ora in ora, si faceva sempre più consistente.
I nostri sfortunati passeggeri riuscivano ad imbarcarsi alle ore 00.00 ed il comandante annunciava che, invece di atterrare all’aeroporto di Bologna, l’aereo si sarebbe diretto verso l’aeroporto di Bergamo.
Dopo tali ritardi, gli stessi riuscivano a fare rientro a Bologna alle ore 8,15 del 2.07.2019, dopo una notte di attesa, mentre sarebbero dovuti arrivare il giorno prima alle 23.30.
I consumatori richiedevano tramite la piattaforma Ryanair la compensazione pecuniaria, ma tale richiesta veniva respinta, in quanto la compagnia affermava che la deviazione ed il conseguente ritardo erano stati determinati da motivi inattesi e fuori dal controllo Ryanair.
Si rivolgevano pertanto alla Federconsumatori di Bologna che, a seguito della formulata richiesta di accesso agli atti presso ENAC che presso l’Aeroporto di Bologna S.p.a., riusciva a provare che la chiusura dell’aeroporto di Bologna era stata da tempo programmata per il giorno 2.07.2019. Pertanto, se il volo Ryanair fosse partito in orario (e non con tanto ritardo dipeso esclusivamente da responsabilità della compagnia aerea) i nostri consumatori sarebbero giunti a Bologna alle ore 23,30 e dunque molto tempo prima della chiusura dell’aeroporto.
Con il patrocinio dell’Avv. Paola Pizzi, i consumatori si rivolgevano al Giudice di Pace per la tutela dei propri diritti.
Accertato che il ritardo è stato determinato dalla esclusiva responsabilità di Ryanair, il GDP di Bologna, con la sentenza n. 165/2021 pubblicata in data 25.01.2021, ha condannato la compagnia alla corresponsione della compensazione pecuniaria.
Sentenze come questa contribuiscono a ricordare, alle grandi compagnie aeree, che ci sono degli obblighi da rispettare nei confronti dei clienti.
Per i consumatori invece la sentenza citata rappresenta la semplice conferma della possibilità di tutelare, anche in tempi brevi, i propri diritti.
Avv. Antonio Mumolo