Due anni orsono, in occasione delle proteste in Egitto e del conseguente avviso della Farnesina, diversi Tour Operator avevano deciso di annullare i viaggi precedentemente organizzati e venduti, ma si erano rifiutati di rimborsare l’intero prezzo riscosso, trattanendo somme variabili tra i 50 e i 300 euro, a titolo di “quota iscrizione”.
Secondo il nostro parere, che è stato condiviso anche dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, tali condotte costituiscono pratiche commerciali scorrette e sono contrarie a quanto disposto dal Codice del Turismo, che invece, all’art.42, afferma chiaramente il diritto del consumatore al rimborso della somma già corrisposta, in caso di annullamento del viaggio per cuase non imputabili al consumatore stesso.
Il Giudice di Pace di Bologna, al quale ci siamo rivolti per difendere i diritti di una nostra associata, ha aderito alla tesi proposta dalla nostra avvocatessa Paola Pizzi e ha condannato il Tour Operator al rimborso della somma trattenuta e al pagamento delle spese legali.
Di seguito il testo della sentenza.
sentenza Egitto gdpBo 1783-15
Ester Anderlini
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico