Argentina: sentenza Tribunale di Mantova del 18/03/2004
Dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto di bond Argentina sentenza 18-3-04
Dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto di bond Argentina sentenza 18-3-04
La sentenza chiarisce i requisiti di chiarezza e leggibilità che devono avere, all'interno di un contratto, le clausole che informano del diritto di recesso per i contratti stipulati fuori dei locali commerciali. sentenza cass 14762-03
In questa causa-pilota, avviata dai legali della Federconsumatori Bologna Avv.ti Paola Pizzi e Antonio Mumolo, Telecom è stata condannata a risarcire ad un utente le spese di spedizione della fattura, in quanto l'art.30 del contratto è stato ritenuto dal giudice in contrasto con l'art.21 della c.d. Legge I.V.A. Se, al momento dell'instaurazione della causa, nell'ordinamento italiano fosse stata presente l'azione collettiva (class action), di questa pronuncia avrebbero potuto beneficiare milioni di clienti Telecom. sentenza gdpBO 21-2-03
Il Giudice ha dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’operatore telefonico che aveva provveduto, con notevole ritardo al trasloco della linea telefonica. Conseguentemente, ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla consumatrice ed ha condannato l’operatore al pagamento delle spese processuali.
Altro provvedimento importante reso dal Tribunale di Bologna in relazione ad analoga fattispecie, attiene alla valutazione della documentazione posta dalla finanziaria ai fini della emanazione di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. In altre parole la Finanziaria aveva richiesto, nel corso di un giudizio ordinario teso all’accertamento dalla sussistenza del collegamento funzionale (e quindi alla richiesta di risoluzione dei due contratti per inadempimento del venditore), la emanazione di una ordinanza che costringesse la consumatrice a pagare immediatamente le somme risultanti dall’estratto conto. Il Giudice con ordinanza del 2.04.2009 ha respinto tale richiesta, considerando fondata la eccezione della consumatrice. La difesa di quest’ultima, infatti, ha eccepito la non idoneità della documentazione posta a fondamento di tale richiesta in…
Questa recente decisione conferma un orientamento giurisprudenziale secondo cui le vicende relative al contratto di acquisto e/o di fornitura di beni e servizi si ripercuotono inevitabilmente anche sul contratto di finanziamento ad esso collegato: si fa riferimento alla regola simul stabunt simul cadent, giungendo dunque alla conclusione che la risoluzione di un contratto porta alla risoluzione anche dell’altro. Il Giudice di Pace, in questo caso, ha altresì stabilito che la condanna delle spese legali dovesse essere posta in solido tra le due parti convenute nel giudizio, ossia tra il venditore (contumace) e la società finanziaria.