Altro provvedimento importante reso dal Tribunale di Bologna in relazione ad analoga fattispecie, attiene alla valutazione della documentazione posta dalla finanziaria ai fini della emanazione di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
In altre parole la Finanziaria aveva richiesto, nel corso di un giudizio ordinario teso all’accertamento dalla sussistenza del collegamento funzionale (e quindi alla richiesta di risoluzione dei due contratti per inadempimento del venditore), la emanazione di una ordinanza che costringesse la consumatrice a pagare immediatamente le somme risultanti dall’estratto conto.
Il Giudice con ordinanza del 2.04.2009 ha respinto tale richiesta, considerando fondata la eccezione della consumatrice.
La difesa di quest’ultima, infatti, ha eccepito la non idoneità della documentazione posta a fondamento di tale richiesta in quanto priva di alcuna sottoscrizione di un dirigente della banca e, quindi, priva dei requisiti richiesti dall’art. 50 T.U.B.
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