Dal 1° febbraio ’10 è possibile inoltrare richiesta di sospensione delle rate del mutuo presso la propria banca a patto che questa abbia aderito all’accordo che ABI ha siglato con le Associazioni dei Consumatori.
Chi può chiedere la sospensione?
Tutti coloro che hanno un reddito non superiore a 40 mila euro annui ed un mutuo di valore non superiore a 150.000,00 euro (inclusi i mutui cartolarizzati)
Tutti coloro che hanno un reddito non superiore a 40 mila euro annui ed un mutuo di valore non superiore a 150.000,00 euro (inclusi i mutui cartolarizzati)
A fronte di quali eventi si può richiedere la sospensione?
– Licenziamento non consensuale
– Morte
– Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per almeno 30 gg.
– Sopraggiunta non-autosufficienza
– Licenziamento non consensuale
– Morte
– Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per almeno 30 gg.
– Sopraggiunta non-autosufficienza
Quali esclusioni?
– Ritardo di pagamento superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
– Ritardo inferiore a 180 giorni, ma prima che si realizzassero le condizioni utili alla sospensione delle rate.
– Mutui di durata inferiore ai 5 anni
– Mutui che godono di agevolazioni pubbliche
– Mutui per i quali si è stipulata una copertura assicurativa purchè tale assicurazione copra gli importi delle rate
– Mutui a tasso variabile, oppure a rata fissa, oppure a durata variabile
– Ritardo di pagamento superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
– Ritardo inferiore a 180 giorni, ma prima che si realizzassero le condizioni utili alla sospensione delle rate.
– Mutui di durata inferiore ai 5 anni
– Mutui che godono di agevolazioni pubbliche
– Mutui per i quali si è stipulata una copertura assicurativa purchè tale assicurazione copra gli importi delle rate
– Mutui a tasso variabile, oppure a rata fissa, oppure a durata variabile
Quali effetti ha la richiesta?
– Sospensione delle rate per 12 mesi ed una sola volta
– Gli interessi maturano comunque
– Sospensione sia del capitale che degli interessi; questi verranno ripagati alla scadenza della sospensione in aggiunta alle normali rate
– La banca può comunque decidere se sospendere solo la quota capitale e far pagare gli interessi alle scadenze delle rate
– La sospensione comporta l’allungamento dei tempi di mutuo.
– Sospensione delle rate per 12 mesi ed una sola volta
– Gli interessi maturano comunque
– Sospensione sia del capitale che degli interessi; questi verranno ripagati alla scadenza della sospensione in aggiunta alle normali rate
– La banca può comunque decidere se sospendere solo la quota capitale e far pagare gli interessi alle scadenze delle rate
– La sospensione comporta l’allungamento dei tempi di mutuo.
Da quando posso presentare la domanda?
Dal 1° febbraio ’10 al 31 gennaio ‘11 (AGGIORNAMENTO: la scadenza è stata prorogata al 31/7/2011)
Dal 1° febbraio ’10 al 31 gennaio ‘11 (AGGIORNAMENTO: la scadenza è stata prorogata al 31/7/2011)
A chi mi devo rivolgere?
Presso la banca dove si è acceso il mutuo a patto che abbia aderito all’accordo
Presso la banca dove si è acceso il mutuo a patto che abbia aderito all’accordo
In pratica cosa devo fare?
Compilare la modulistica reperibile presso gli sportelli bancari aderenti, che deve essere firmata da tutti i cointestatari e/o eredi.
Compilare la modulistica reperibile presso gli sportelli bancari aderenti, che deve essere firmata da tutti i cointestatari e/o eredi.
Maggiori informazioni sono reperibili al sito dell’ABI
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