Al momento stai visualizzando La Corte di Cassazione si è pronunciata su i buoni postali fruttiferi prescritti e la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA)

Escludendo la risarcibilità del capitale con Sentenza della Corte di Cassazione civ., sez. I, ord. 18 febbraio 2026, n. 3686

La Corte ha, in primo luogo, ribadito un consolidato indirizzo giurisprudenziale:

  • I buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., non titoli di credito: non si applicano i principi di letteralità, autonomia e incorporazione del diritto nel documento.
  • Il contenuto del titolo è determinato, in via primaria, dai decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, che si integrano automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. (eterointegrazione legale).
  • La pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale realizza un effetto di conoscibilità legale delle condizioni dei buoni (scadenza, rendimenti, prescrizione), analogamente a quanto avviene per il debito pubblico, tenuto conto delle correlate esigenze di finanza pubblica ex art. 81 Cost.
  • In questo assetto, il risparmiatore è tenuto ad attivarsi, con l’ordinaria diligenza, per acquisire le informazioni rilevanti, anche mediante consultazione dei decreti pubblicati, e non può invocare l’ignoranza incolpevole di tali dati come fattore impeditivo della prescrizione.

È evidente, quindi, che la decisione della Suprema Corte allegata prende posizione in senso contrario rispetto agli orientamenti “risarcitorio” e “sospensivo della prescrizione”, riconosciuto da alcuni Tribunali di merito; ciò posto la Suprema Corte ritiene che: 

  • la scadenza, i rendimenti e il regime prescrizionale dei buoni sono stabiliti dai decreti ministeriali istitutivi delle serie e risultano pubblicati in G.U, ove il sottoscrittore può conoscerli usando l’ordinaria diligenza;
  • la mancata consegna del FIA, pur integrando in astratto un inadempimento all’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rende giuridicamente impossibile l’esercizio del diritto al rimborso, ma al più ne rende meno agevole l’esercizio;
  • l’estinzione del diritto al rimborso per prescrizione è dunque riconducibile all’inerzia del titolare, non al deficit informativo imputato a Poste;
  • non si configura, pertanto, un diritto risarcitorio che ricalchi integralmente, quanto a contenuto economico, il credito ormai prescritto.

Si evidenzia, infine, che la decisione esamina anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 18 ottobre 2022, relativo a pratiche commerciali scorrette nella gestione dei buoni postali prescritti, nonché la sentenza del TAR Lazio del 1° settembre 2025 n. 15916.

Pur riconoscendo il rilievo dell’azione dell’AGCM a tutela del consumatore medio e della correttezza del mercato, la Suprema Corte precisa che:

  • gli accertamenti dell’AGCM non hanno valore di prova legale e non vincolano il Giudice civile nel singolo rapporto obbligatorio;
  • resta necessario accertare, caso per caso, l’esistenza del nesso causale e la risarcibilità del danno alla luce dei principi civilistici sulla prescrizione e sulla responsabilità;
  • nel caso in esame, il danno dedotto coincide con la perdita del credito per prescrizione, in assenza di un occultamento doloso del debito da parte di Poste, cosicché trova applicazione la regola generale sopra evidenziata con conseguente esclusione di responsabilità risarcitoria.

Nonostante il rigetto della domanda la Suprema Corte ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della novità delle questioni e del contrasto giurisprudenziale pregresso.

Alla luce della pronuncia (che rimane sempre un orientamento, ma di non poco conto), non appaiono più sostenibili pretese risarcitorie aventi ad oggetto il capitale di buoni prescritti fondate unicamente:

– sulla mancata consegna del FIA;

– sulla mancata informazione individuale circa scadenza e decorrenza della prescrizione;

– sull’asserita incolpevole ignoranza, da parte del risparmiatore, del dies a quo e del termine prescrizionale.

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