La premessa è nota ai più: le c.d. “Quattro banche”, (Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Ferrara, in seguito liquidate), erano accusate dagli azionisti di avere smerciato, sotto forma di obbligazioni convertibili ovvero con sottoscrizione diretta, proprie partecipazioni sociali in violazione dei doveri informativi prescritti dalla disciplina vigente a vantaggio degli investitori. In particolare, si lamentava che gli istituti bancari avessero sistematicamente omesso di rappresentare la loro reale situazione economica, inducendo, soprattutto i piccoli risparmiatori, ad acquistare partecipazioni sociali nella erronea convinzione di operare un investimento a basso grado di rischio.

In seguito alle rispettive crisi aziendali, e ai successivi provvedimenti di “risoluzione degli istituti creditizi” dunque, tali ignari investitori giungevano con l’azzerare il proprio capitale.

La crisi aziendale nel settore bancario ha trovato una disciplina uniforme nell’ambito dell’Unione Europea con la direttiva 2014/59/UE, recepita in seguito dall’ordinamento italiano, che ha previsto un meccanismo di risoluzione degli enti creditizi in default, a norma del quale tali banche, ceduti i crediti deteriorati a un ente di cartolarizzazione e costituiti enti-ponte titolari dei residui rapporti giuridici (nella fattispecie, Nuova Banca delle Marche), sono infine liquidate.

Questione di notevole delicatezza, anche per le implicazioni economiche potenziali, è il riconoscimento della legittimazione passiva -ossia la capacità di essere convenuti in giudizio- dei c.d. enti-ponte, e per incorporazione degli istituti bancari cessionari di tali enti.

In effetti si sono profilati, in seno al dibattito giuridico, due orientamenti contrapposti:

– secondo un primo orientamento, gli enti-ponte non sarebbero legittimati passivi in quanto ad essi si applicherebbe il disposto dell’art 2560 cc, ai sensi del quale il cessionario d’impresa non risponde dei debiti del cedente che non siano desumibili, all’epoca della cessione, dai registri contabili obbligatori. Inoltre, si obietta che, qualora si ritenessero tali enti-ponte responsabili per i debiti delle banche in crisi, si finirebbe per privare di scopo la medesima procedura di risoluzione, la quale ha l’obiettivo di favorire la prosecuzione delle attività bancarie per il tramite di una good bank;

– secondo un opposto orientamento, caldeggiato dalla sentenza del Tribunale in commento, a tale vicenda si applicherebbe non l’art. 2560 cc, bensì il diverso art. 58 D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.), con la conseguenza che, al cessionario, si trasferirebbe anche l’obbligazione di natura sanzionatoria per illecito precontrattuale della banca cedente (conf. Cass. 22199/2010). Inoltre, anche ai sensi del D.lgs 180/2015, dovrebbe ritenersi di norma la trasmissione di tutti i rapporti, attivi e passivi, dalla banca in default all’ente-ponte, con esclusione solo di talune categorie di rapporti, tra i quali non rientrerebbe tuttavia il debito da illecito extracontrattuale o precontrattuale da violazione del T.U.F.

Il tribunale di Milano, con sentenza n. 11173/2017, sulla scorta degli argomenti appena succintamente menzionati, ha dichiarato quindi la legittimazione passiva dell’ente-ponte “Nuova Banca delle Marche” e per esso dei successivi aventi causa. Si precisa che tale orientamento, lungi dall’essere consolidato, è stato oggetto di critica in dottrina, tuttavia, ove trovasse conferma nella giurisprudenza di legittimità, costituirebbe un importante strumento di tutela dei risparmiatori.

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