Al momento stai visualizzando Grandine e alluvioni 2019, fino al 2 marzo per i rimborsi (ma sono escluse le auto private).

Sono stati finalmente pubblicati i requisiti e la modulistica per chiedere il risarcimento dei danni causati dagli eventi atmosferici estremi di maggio e novembre e dalla grandine del 22 giugno 2019.

CHI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO?
In questo articolo ci occuperemo dei danni subiti da soggetti privati, a cui sono equiparati le associazioni senza scopo di lucro costituite prima dell’evento (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n.5 del 15/01/2020). Per le attività produttive si deve fare riferimento all’Allegato 2 consultabile qui.

QUALI SPESE SONO RIMBORSABILI?
Si può chiedere il rimborso per le spese di:
– ricostruzione delle abitazioni distrutte;
– acquisto o costruzione di nuova abitazione se la ricostruzione non è possibile;
– ripristino funzionale e strutturale di parti dell’abitazione danneggiate;
– riparazione o sostituzione di beni mobili (arredi, elettrodomestici) danneggiati. I beni sono quelli presenti nelle abitazioni.

COME SI CALCOLANO I DANNI?
Per le richieste inferiori a 10.000 euro non è necessaria perizia e il risarcimento di calcola sull’importo indicato dal richiedente, sulla base di preventivi di spesa o, se inferiori, delle spese effettivamente sostenute.
Per i danni superiori a 10.000 euro, invece, è necessaria una perizia redatta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, in posizione di terzietà rispetto al richiedente.
Sono previsti percentuali di rimborso e massimali:
– per il ripristino dell’abitazione principale verrà rimborsato l’80% della spesa, fino a un massimo di 150.000 euro;
– per l’abitazione non principale o per la sede di associazione, verrà rimborsato il 50% della spesa fino a un massimo di 150.000 euro (per le riparazioni) o 185.000 euro (per l’integrale ricostruzione), più in questo ultimo caso altri 10.000 euro per la demolizione;
– per i beni mobili danneggiati si prevede un rimborso forfettario di € 300,00 a vano e comunque nel limite massimo di 1.500 euro.

In caso di copertura assicurativa, si può sommare il contributo con quanto ottenuto dall’assicurazione, fino al limite del danno ammissibile.

QUALI DANNI SONO ESCLUSI?
Non sono rimborsabili:
– i danni alle pertinenze e alle aree esterne;
– le spese per la pulizia e la rimozione dei detriti;
– i danni ad immobili non in regola con il catasto;
– i danni agli immobili in costruzione o fatiscenti al momento dell’evento;
– i danni ai beni mobili registrati.

Questo ultimo punto esclude i danni alle auto, che sono stati i beni più danneggiati soprattutto dalla grandine di giugno. Sono rimborsabili solo i danni alle auto aziendali, come previsto dall’All.2.
In un commento al proprio post su Facebook, il Comune di Bologna ha confermato l’esclusione affermando che “la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che i fondi stanziati dal governo prevedono il rimborso dei soli danni ai beni immobili”.

QUANDO E COME SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?
La domanda va presentata entro e non oltre il 4 maggio 2020 tramite l’apposito modulo nelle seguenti modalità:
– consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo;
– spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante;
– inviata tramite PEC al Comune.

E.A.

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018

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  • Categoria dell'articolo:BANCHE E ASSICURAZIONI
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