Al momento stai visualizzando Fondi dormienti: come chiedere il rimborso

La prescrizione è la cessazione di un diritto dovuto al tempo trascorso rispetto al termine fissato per l’esercizio del diritto stesso. Purtroppo, a complicare le cose, capita che la legge non preveda per tutti i diritti lo stesso termine di prescrizione, ma si va da pochi giorni fino a venti anni ed oltre.
E così, quando il Ministro Tremonti decise di requisire le somme prescritte si riferiva in particolare alle somme depositate in banca e non movimentate da almeno dieci anni, termine di prescrizione per tali somme. Prima del provvedimento di legge quelle somme diventavano di proprietà del depositario (banca, poste o altro), mentre la nuova legge assegnava le somme ad un apposito fondo istituito con la stessa legge, denominato Fondo rapporti dormienti. Nelle intenzioni dichiarate dal ministro queste somme sarebbero servite per risanare le migliaia di situazioni anomale createsi dal punto di vista finanziario (Parmalat, Argentina, Cirio ed altre) ma alcuni eventi successivi (terremoti ecc.) e la perenne fame di denaro del Tesoro italiano hanno dirottato altrove i benefici.
Fortunatamente la stessa legge ha previsto che entro altri dieci anni i titolari di queste somme possono richiedere la restituzione delle somme devolute al fondo. Successivamente il Ministero del Tesoro ha delegato Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) a gestire sia il fondo che la restituzione delle somme legittimamente richieste, previa una apposita breve istruttoria.
La normativa ha sortito diversi corollari, tra cui uno dei più  importanti è quello riguardante le polizze vita scadute e non riscattate. Per esse il C.C., all’art. 2952, dispone che la prescrizione di somme a qualsiasi titolo dovute da una assicurazione si prescrive entro un anno, e non entro dieci. Per quanto riguarda le polizze vita, a volte di durata smisurata, non è infrequente che i beneficiari diretti, o in premorienza di questi, i legittimi eredi non sappiano o non ricordino dove la polizza si trovi e quando, quasi sempre casualmente, ne entrano in possesso molte volte il suo riscatto è prescritto. Tutte le associazioni di consumatori, cui tali beneficiari si sono rivolti, hanno condotto una lunga ed appassionata battaglia per ottenere un provvedimento di legge che ha portato a due gli anni per dichiarare la prescrizione.
In queste settimane il D.M. 28 maggio 2010 è stato reso totalmente operativo ed è possibile, con una sempre documentata domanda, rientrare in possesso del riscatto assicurativo prescritto, posto che fosse stato trasferito ai Rapporti dormienti. Naturalmente esistono alcune condizioni che devono essere rispettate:
– il diritto al riscatto deve essere intervenuto dopo il 1° gennaio 2006;
– questo diritto deve essersi prescritto prima del 29 ottobre 2008;
– l’intermediario, ovvero la compagnia assicurativa o comunque l’obbligato,  deve aver rifiutato il pagamento del riscatto e deve averlo versato ai Rapporti dormienti.
Le domande di rimborso devono essere presentate  a Consap SpA  tramite raccomandata A.R.o PEC (Posta Elettronica Certificata), tassativamente corredate dalla documentazione necessaria. In caso di documentazione insufficiente, Consap richiederà una integrazione che però dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta ed in ogni caso entro il 14 ottobre 2013, data tassativa di chiusura delle istruttorie.
Le nostre sedi sono disponibili ad assistere i risparmiatori nella preparazione e presentazione della domanda. Per appuntamento, si può contattare lo 051/6087120
 
 
E.A.
 
Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento 2010 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero per lo sviluppo economico

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