Al momento stai visualizzando Fallimento del tour operator Sprintours. Ecco cosa fare

COMUNICATO STAMPA FEDERCONSUMATORI 8/7/2011

Nuove nubi sul fronte del turismo. Dopo i Viaggi del Ventaglio e Todomondo, questa volta è il turno della Sprintours.
Il Tribunale Civile di Roma, infatti, con sentenza n. 345/2011 del 6 giugno 2011, ha dichiarato il fallimento della società Sprintours, nominando Curatore Fallimentare il Dott. Livio Perri.
Al fine di presentare le domande di ammissione al passivo entro il termine del 5 Settembre 2011 (trenta giorni prima dell’adunanza) la Federconsumatori è pronta a fornire le informazioni e l’assistenza necessaria a tutti i turisti che, avendo acquistato e pagato un pacchetto turistico tramite Sprintours, non solo non abbiano fruito del viaggio, ma non abbiano neanche avuto la restituzione del prezzo pagato.
Ecco come fare per presentare la domanda:
Il ricorso, in duplice copia, contenente la domanda di ammissione al passivo può essere presentato o spedito alla Cancelleria del Tribunale, e può essere sottoscritto in proprio o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.);
2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario.
Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale), tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi presso le sedi Federconsumatori.

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