Accogliamo positivamente la moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione per massimo sei mesi di prestiti e finanziamenti superiori a 1.000 Euro.
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà derivanti dai disagi causati dall’attuale pandemia, potranno usufruire, facendone espressa richiesta, della sospensione del pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti.
Di seguito le istruzioni e i requisiti.
Chi sono i beneficiari
1. chi ha perso o perderà il lavoro subordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
2. chi ha perso un lavoro “atipico” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
3. chi si è visto ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
4. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato una perdita del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
5. gli eredi delle persone che rientrano nelle quattro categorie, nel frattempo decedute, che non avevano stipulato alcuna polizza da protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
Richiesta e durata della sospensione
La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni appena illustrate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi; in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.
Requisiti
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
In cosa consiste la sospensione
La sospensione può riguardare, alternativamente:
1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative.
La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
1. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione
sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
b. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
2. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale
nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto. In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
Ricapitolando
chi decide di sospendere l’intera rata alla fine dei sei mesi dovrà versare all’istituto di credito gli interessi sugli interessi non pagati pertanto risulta più agevole sospendere solo la quota capitale.