Al momento stai visualizzando CANCELLAZIONI, RITARDI E SCIOPERI DEI VETTORI AEREI: I NOSTRI CONSIGLI

In questa lunga estate i viaggiatori potranno, loro malgrado, incappare in gravi disagi determinati da ritardi o cancellazioni dei rispettivi voli. Ultimo, in ordine di tempo, è lo sciopero indetto dai lavoratori Ryanair che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri il 25 e 26 luglio.
Facciamo dunque chiarezza sui diritti dei passeggeri nell’ipotesi di ritardi e cancellazione dei voli oppure dell’odioso overbooking.
La disciplina vigente è dettagliatamente prevista dal regolamento europeo n. 261 del 2004 . 
Nel caso di c.d. “overbooking” – ossia la pratica diffusa presso le compagnie aeree di vendere un numero di biglietti maggiore dei posti disponibili confidando nella circostanza, assai diffusa, che taluni passeggeri infine non si presentino all’aeroporto- è fatto obbligo alle compagnie aeree di richiedere la disponibilità di passeggeri disposti, volontariamente, a rinunciare al trasporto e concordare con loro misure compensative, cui si aggiunge la facoltà per il passeggero di rinunciare al volo e richiedere il rimborso del biglietto oppure, in alternativa, essere ricollocato su altro volo quando possibile. Ai passeggeri respinti contro la propria volontà invece è garantita, oltre alla riprotezione su altro volo o al rimborso, una compensazione pecuniaria pari a €250, 400 o 600 a seconda della distanza chilometrica prevista del viaggio. Naturalmente è fatta salva l’assistenza a terra, di cui si dirà oltre.
Nel caso di cancellazione del volo le compagnie aeree devono alternativamente rimborsare il prezzo del volo al passeggero che decide di rinunciare al viaggio oppure riproteggerlo su altro volo successivo. In aggiunta sono dovuti l’assistenza a terra per i soggetti ricollocati e un indennizzo pari a €250, 400 o 600 a seconda della distanza chilometrica prevista del viaggio. L’indennizzo è escluso nel caso in cui il vettore provi che la cancellazione è dipesa da “circostanze eccezionali”, quali scioperi, problemi di sicurezza, meteorologici, instabilità politica, o ordini dell’autorità. Secondo la Corte UE non rientra nella definizione di “circostanza eccezionale” né il guasto all’aeromobile, poichè prevedibile, né il c.d. “sciopero selvaggio”. Ne deriva che in caso di sciopero, legittimamente proclamato, non è dovuto indennizzo, ma è dovuto il rimborso del biglietto oppure la riprotezione su altro volo, oltre che l’assistenza a terra.
Il regolamento contempla misure per il ritardo nel caso in cui il passeggero giunga a destinazione: a) due o più ore dopo l’orario originariamente previsto se il tragitto non supera i 1500 km; b) tre ore per distanze incluse tra 1500 e 3500 km e per tutti i voli intraUE; c) 4 ore per voli superiori a 3500 km di percorrenza. In tali ipotesi deve essere garantita l’assistenza a terra -che comprende pasti, il pernottamento in una struttura alberghiera se il ritardo si protrae nella notte e due telefonate gratuite- oltre che la possibilità di rinunciare al volo e ottenerne il rimborso senza oneri. A seguito di una importante sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2009, l’indennizzo previsto per le cancellazione è esteso ai passeggeri interessati da ritardo, nella misura del 100% per ritardi superiori alle quattro ore e ridotti della metà per ritardi compresi tra tre e quattro ore.
Si aggiunge che qualora la riprotezione avvenga collocando il passeggero in classe più elevata, nulla è dovuto alla compagnia aerea; viceversa il passeggero di prima classe riprotetto in economica ha diritto al rimborso della differenza di prezzo tra quanto versato e costo del viaggio in classe economica.
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