Al momento stai visualizzando Appropriazione indebita per l'amministratore che trasferisce fondi

E di giorni fa la sentenza della cassazione a riguardo di un proposto ricorso in cassazione per violazione,  del combinato disposto degli artt. 8 Cpp e 646 Cp, nonché per vizio di motivazione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.
 
A ricorrere un amministratore condominiale il quale era stato giudicato colpevole per il reato di appropriazione indebita, il reato si configura anche quando l’amministratore, allo scopo di coprire perdite che si verificano in altri condomini dallo stesso gestiti, trasferisce fondi di proprietà di un condominio ad un altro.
 
Nella fattispecie del processo è emerso che l’amministratore ha prelevato la somma di circa 52.000 euro dovuti al pagamento del riscaldamento di un condominio per sanare i debiti di un altro stabile sotto sua gestione.
La sentenza è utile poichè amplia il reato di appropriazione indebita che si configura quando un amministratore, il quale ha la gestione di condominio, in virtù dell’incarico ottenuto, si comporta come se fosse il proprietario, con la volontà espressa o implicita di considerare lo stesso come proprio.
Il reato si configura anche quando l’amministratore, allo scopo di coprire perdite che si verificano in altri condomini dallo stesso gestiti, trasferisce fondi di proprietà di un condominio ad un altro.
Per ulteriori informazioni sulla vicenda e per un esame più approfondito vi consigliamo questo articolo  di Studio Cataldi, sempre puntuale e approfondito sul tema.
 
E.A.
“Realizzato nell’ ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″.
 
 

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