Al momento stai visualizzando Acqua: nuove regole per la morosità

L’Autorità per la regolazione dei servizi energetici e idrici (ARERA) ha emesso una delibera che uniforma sul territorio nazionale le procedure di sospensione della fornitura di acqua in caso di bollette non pagate.

Finora, ogni gestore aveva le sue regole, mutuate dalle disposizioni degli ex-ATO, se disponibili, oppure create direttamente dal gestore stesso. Con la Delibera 311/2019 finalmente avremo delle regole certe e uniformi.

Innanzitutto, ci sono utenti a cui la fornitura non può essere sospesa. Si tratta degli utenti pubblici non disalimentabili (ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici) e degli utenti domestici che percepiscono il bonus sociale idrico. Il bonus può essere richiesto dagli utenti con nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, o non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Per gli utenti che non rientrano in queste due categorie, la fornitura può essere sospesa a queste condizioni:

  • il gestore deve inviare per prima cosa un sollecito bonario, trascorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della bolletta;
  • il gestore deve rispondere all’eventuale reclamo dell’utente per la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o per la fatturazione di importi anomali superiori a 50 euro. Attenzione però: il reclamo va inviato entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta. La tempestività è importante, così come inviare un reclamo scritto e non solo telefonico;
  • il gestore deve poi inviare una raccomandata o per di messa in mora, non prima che siano trascorsi 25 giorni dalla scadenza. La messa in mora deve indicare, tra le altre cose, anche la data entro cui saldare la somma richiesta, che non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della raccomandata o 15 giorni dalla consegna della pec;
  • il gestore deve garantire la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, a meno che non ci sia un salvo diverso accordo tra le parti;
  • se l’utente non paga dopo questa procedura, la fornitura può essere sospesa se la morosità supera il deposito cauzionale e, per gli utenti domestici residenti, se supera il corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato nell’anno precedente;
  • il gestore deve garantire, per gli utenti domestici residenti, il flusso minimo vitale di fornitura, pari a 50 litri/abitante/giorno. È quindi importante che gli utenti comunichino con tempestività il numero degli utenti che usano realmente la fornitura;
  • se è tecnicamente impossibile garantire il flusso minimo vitale, il gestore può ugualmente chiudere la fornitura, scrivendone le motivazioni;
  • sempre per gli utenti domestici residenti, se la morosità non supera il triplo del corrispettivo annuo di fascia agevolata e se l’utente non ha avuto altre morosità nei precedenti 18 mesi, le spese per la procedura, che possono essere anche molto consistenti, sono a carico del gestore;
  • se la morosità persiste, il gestore può definitivamente chiudere la fornitura. Non può farlo nei giorni festivi, il sabato ed i giorni che precedono il sabato o i festivi;
  • la chiusura può essere fatta a partire dal primo giorno lavorativo dopo la scadenza del termine indicato nella lettera di costituzione in mora.

Regole particolari valgono per le utenze condominiali.

La delibera, a nostro parere, ha delle criticità da non sottovalutare. La principale è che le cautele che riguardano la sospensione (prima fra tutte il flusso minimo vitale), riguardano solo le utenze domestiche residenti. In una città universitaria come la nostra, gli studenti fuori sede solitamente non hanno la residenza e potrebbero quindi essere penalizzati.

2.284 Visite