Al momento stai visualizzando In vigore il regolamento UE anti-geoblocking: da oggi è illegittimo discriminare i consumatori per stato di residenza.

Da oggi, 3 dicembre, entra in vigore il regolamento UE 302/2018 recante disposizioni volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e con riferimento ai servizi online.
In altri termini, diviene illegittimo frazionare artificiosamente il mercato interno dell’Unione Europea, il quale, ai sensi dei Trattati, è unico.
Ne consegue che il consumatore italiano deve potere accedere ai servizi e ai beni offerti online su un sito internet di qualsiasi paese europeo senza che sia possibile opporgli alcuna politica discriminatoria.
D’altro canto a tutti noi è capitato di non poter acquistare online il nostro profumo preferito o il capo di abbigliamento dei sogni su un sito di e-shopping francese, solo in quanto residenti in Italia. Spesso ciò accade perché gli operatori economici praticano negli stati UE prezzi diversi, e temono di vanificare questa opportunità consentendo ai consumatori italiani di acquistare un maglione sul sito rumeno del brand, dove, magari, lo stesso costa meno.
Tale discriminazione è operata con diverse modalità, tutte egualmente proibite: talvolta il consumatore è forzosamente reindirizzato sul sito nazionale della compagnia, in altri casi si impedisce di procedere al pagamento con carta emessa da un istituto bancario estero, oppure si evita la spedizione all’estero.
Sarà dunque possibile distinguere il trattamento dei consumatori per la loro nazionalità solo se effettivamente ciò dipendesse da maggiori oneri per il professionista -ad esempio sarebbe legittimo praticare spese di spedizione maggiori per l’utente straniero, a patto però che tale maggiorazione sia strettamente limitata alla differenza di spesa sopportata dal professionista-.
Restano per ora escluse dall’ambito applicativo del regolamento le opere dell’intelletto: software, musica, cinema, videogiochi etc. Rimane inteso che non si proibisce di praticare prezzi diversi in diversi stati membri (d’altro canto sarebbe impensabile imporre a una catena di ristoranti low cost di applicare le medesime tariffe in Bulgaria e in Svezia), bensì si intende consentire a tutti i consumatori europei di acquistare su qualsiasi sito online senza distinzione di residenza.

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