L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiamata a definire in seconda istanza una controversia sorta fra una nostra assistita e la società TeleTu, ha condiviso la tesi che da sempre sosteniamo, ovvero che, dopo l’entrata in vigore della c.d. “legge Bersani”, nessun costo forfettario di disattivazione possa essere addebitato ai clienti che cambiano il proprio gestore telefonico, o decidono di chiudere l’utenza.
La prassi, illegittima, delle compagnie telefoniche, infatti, è di addebitare comunque, nell’ultima fattura, una somma fissa a titolo di “spese di disattivazione” o “spese di cessazione” che viene determinata in maniera arbitraria e forfettaria, senza che l’utente possa conoscere l’entità effettiva delle spese che la compagnia ha sostenuto per chiudere il contratto. Queste somme, dal momento che non sono giustificate nel loro ammontare, non sono dovute e vanno stornate. Nel caso specifico definito dall’AGCOM, queste somme non erano state indicate nel contratto, ma applicate in maniera unilaterale dalla compagnia telefonica TeleTu in data successiva.
Il nostro consiglio è di contestare sempre, in forma scritta, l’applicazione di penali per il recesso dal contratto di telefonia ed eventualmente avviare una procedura di conciliazione, anche con il nostro aiuto, in caso di risposta negativa.
Di seguito il testo del provvedimento dell’AGCOM, ottenuto dai legali di Federconsumatori Bologna Giampiero Falzone e Giuseppe Genna.
Delibera_101_12_CIR
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