I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o “al portatore” . Non essendo questi ultimi intestati a una determinata persona, chi presenta il libretto può incassare la somma indicata esibendo un documento di identità e il codice fiscale.
Dal 6 dicembre 2011, l’importo limite di € 2.500 previsto in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 1.000. Le disposizioni sono state introdotte dall’art. 12 del D. L. n. 201/2011, a modifica dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007; questo al fine di consentire una più agevole tracciabilità dei movimenti nel quadro delle norme antiriciclaggio e di ridurre le possibilità di evasione fiscale.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
I libretti di deposito al portatore emessi da banche o dalle Poste Italiane non possono avere un saldo pari o superiore a € 1.000 (ex € 2.500).
Di conseguenza, i libretti di questo tipo, sia bancari che postali, per essere regolarizzati dovranno essere estinti dal possessore, ovvero riportati ad un saldo inferiore all’importo indicato, entro il 31 marzo 2012.
TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE
Il limite massimo per effettuare pagamenti in contanti è stato fissato in € 1.000.
E’ vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi quando l’importo è complessivamente pari o superiore a € 1.000. I pagamenti oltre l’importo limite possono essere eseguiti solo tramite banche, Poste Italiane Spa o istituti di moneta elettronica.
La normativa prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
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