È partita la stagione dei saldi invernali 2011, che anche quest’anno, come ormai consueto, vede i venditori speranzosi di portare a casa qualche incasso dopo il calo di vendite nel periodo natalizio, e i consumatori desiderosi di trovare qualche occasione nei negozi ancora quasi pieni.
Poiché però i saldi “tagliano” i prezzi ma non i diritti dei consumatori, qualunque sia la cifra da voi destinata allo shopping occorre sempre tenere a mente qualche avvertenza mentre si gira tra grandi magazzini e boutique:
– innanzitutto, i saldi veri e propri dovrebbero riguardare solo gli articoli in vendita nella stagione passata, non rimanenze degli anni precedenti o fondi di magazzino. Questi ultimi possono ovviamente essere venduti, anche a prezzo scontato, ma non mescolati agli altri prodotti in saldo: devono essere tenuti ben distinti in modo che il consumatore possa rendersi conto che si tratta di vecchie collezioni;
– poiché purtroppo quanto sopra spesso non avviene, sarebbe buona cosa fare un giro nei negozi prima che comincino i saldi, per “adocchiare” gli articoli che interessano e riuscire a distinguere, poi, gli articoli dell’ultima collezione dai fondi di magazzino;
– anche se ormai la crisi sta costringendo i venditori a praticare sconti sempre più consistenti, è meglio, almeno nel primo periodo di saldi, diffidare delle offerte “stracciate”: un prodotto che viene subito scontato del 60% o più ha forti probabilità di essere una rimanenza, oppure fallato;
– se state cercando un prodotto di marca, sappiate che il periodo dei saldi è quello in cui è più facile rifilare ai consumatori prodotti contraffatti, complici le riduzioni dei prezzi e l’affollamento: rivolgetevi quindi a negozianti affidabili e prendetevi tutto il tempo che volete per controllare la qualità del prodotto che state acquistando;
– il cartellino del prodotto deve per legge contenere in modo chiaro i seguenti elementi: prezzo pieno, prezzo scontato e percentuale di sconto applicata; il negoziante deve applicare lo sconto dichiarato;
– i prodotti in saldo devono essere ben separati dai prodotti non scontati, i cosiddetti “articoli continuativi”;
– i saldi non limitano assolutamente la garanzia stabilita dalla legge per i prodotti difettosi. Il Codice del Consumo stabilisce infatti che i prodotti nuovi devono essere garantiti dai vizi per due anni e che tale disposizione non può essere modificata dal venditore. Questo vale anche nel periodo dei saldi, per cui non sono valide clausole dei tipo “I prodotti in saldo non possono essere resi”; se si riscontra un difetto nel prodotto acquistato occorre rivolgersi al venditore entro due mesi dalla scoperta con lo scontrino di acquisto e chiedere la sostituzione o la riparazione. Se questi rimedi non vengono concessi o sono impossibili, si può chiedere una riduzione del prezzo o il rimborso;
– per quanto riguarda invece il cambio di prodotti non difettosi, ricordiamo che questa è una possibilità lasciata alla completa discrezionalità del venditore, che può decidere di concederla o meno, o anche di sospenderla per il periodo dei saldi. Se però nel negozio sono presenti cartelli o altre comunicazioni che concedono la possibilità di cambiare il prodotto (anche sullo scontrino), questo vale come vera e propria clausola conrattuale e quindi se ne può chiedere il rispetto;
– per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento o calzature, non è obbligatorio concedere la possibilità di provarli, essendo questa una scelta discrezionale del negoziante. Ovviamente, è sempre meglio diffidare dagli esercizi che non offrono la prova;
– sempre per l’abbigliamento, è obbligatorio che i capi abbiano l’etichetta di composizione e quella di manutenzione; se sono state tagliate via, non comprate il prodotto;
– se il negozio possiede un POS e permette di pagare con carta di credito o bancomat, è tenuto a concedere questa possibilità anche durante i saldi;
– in ultimo, non fatevi prendere dalla frenesia per l’acquisto, girate più negozi, confrontate prezzi e qualità e prendete una decisione ponderata.
(Foto di alancleaver_2000 su Flickr.com)
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