Questa recente decisione conferma un orientamento giurisprudenziale secondo cui le vicende relative al contratto di acquisto e/o di fornitura di beni e servizi si ripercuotono inevitabilmente anche sul contratto di finanziamento ad esso collegato: si fa riferimento alla regola simul stabunt simul cadent, giungendo dunque alla conclusione che la risoluzione di un contratto porta alla risoluzione anche dell’altro.
Il Giudice di Pace, in questo caso, ha altresì stabilito che la condanna delle spese legali dovesse essere posta in solido tra le due parti convenute nel giudizio, ossia tra il venditore (contumace) e la società finanziaria.

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