L’Agenzia delle Entrate ha emanato di recente due risoluzioni, la 108/E del 15 ottobre 2010 e la n.112/E del 22 ottobre 2010 che chiariscono l’applicazione dell’IVA per i consumi di gas delle utenze condominiali. Infatti, la norma che disciplina l’IVA, il D.P.R. 633/72, è stata modificata a partire dal 2008 ed attualmente dispone che, per i primi 480 mc di consumo di gas metano per usi civili, si applichi l’IVA al 10% .
Nelle fatture di gas, infatti, si può già vedere che una certa percentuale di consumo è tassata al 10%, fino alla soglia del 480 mc annui, oltre alla quale si torna al regime normale dell’IVA al 20%.
Questa norma non era però applicata ai condomini e alle cooperative di abitanti che utilizzano impianti di riscaldamento centralizzato, in attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Finalmente, con le risoluzioni sopra citate, ottenute anche grazie all’intervento del SUNIA, è stata sanata una situazione di grave ingiustizia che si protraeva ormai da due anni; dal 15 ottobre, quindi, i condomini possono richiedere alla società che eroga il gas metano il rimborso dell’IVA pagata in più per i due anni precedenti la richiesta. Il limite dei 480 mc riguarda non il consumo del condominio nel suo complesso, ma ogni singola utenza utilizzatrice. La Federconsumatori nazionale ha calcolato che, per una famiglia che consuma mediamente 1400 mc annui di metano, il rimborso si aggirerebbe intorno ai 70 euro per i due anni.
Sembrerebbero escluse dal rimborso quelle utenze che, oltre all’impianto centralizzato, fruiscono contemporaneamente di un altro impianto autonomo, ad es. per la cottura dei cibi, per i quali è già in vigore il beneficio dell’IVA al 10% sin dal 2008. La nostra posizione è che questi utenti abbiano comunque diritto all’applicazione dell’IVA al 10% per 480 mc a cui andranno detratti i mc già consumati per la cottura. Se ad esempio una famiglia consuma in un anno 100 mc di gas per cottura cibi, già tassati al 10%, rimangono comunque 380 mc di gas (da riscaldamento) per i quali andrebbe applicata analoga agevolazione. In caso contrario, si determinerebbe una difformità di trattamento tra chi possiede un impianto metano autonomo, che gode dell’agevolazione dell’IVA su tutti i 480 mc, indipendentemente dall’uso del gas (cottura o riscaldamento) e chi invece ha un impianto centralizzato con contatore a parte per i cibi. Sul punto permane però un’incertezza interpretativa e l’Agenzia delle Entrate non si è espressa al riguardo.
Federconsumatori Bologna HA PREPARATO UN FAC-SIMILE DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO. Se desiderate assistenza potete chiamarci per appuntamento al n.051/6087120
fac simile iva gas
(Foto “Gas” di M Skaffari su Flickr.com)
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