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La rateizzazione dei conguagli del gas è regolata, dal 2001, dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 229/01, che tratta più in generale delle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali.
A differenza di quanto  previsto per i conguagli di energia elettrica, per il gas la delibera prevedeva soltanto “un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due“, nulla dicendo sulla periodicità delle rate. Di conseguenza, i piani di rateizzazioni concessi dalle società di vendita erano immancabilmente composti da rate mensili, comportando un notevole disagio per l’utente che nelle bollette successive, oltre al normale consumo, vedeva addebitarsi anche due o tre rate del conguaglio precedente.
Finalmente, il mese scorso l’Autorità è intervenuta con una delibera interpretativa, la n.85 del 9/06/2010 che fissa i seguenti punti:
1) il venditore deve accordare un piano di rateizzazione con rate non cumulabili che devono avere la stessa periodicità delle normali bollette (trimestrale o quadrimestrale a seconda dei consumi);
2) la rateizzazione, così determinata,  si applica anche per i conguagli derivanti da modifiche delle tariffe di distribuzione dovute a provvedimenti giudiziari;
3) i consumatori che hanno già accettato una rateizzazione più pesante o restrittiva possono chiedere, entro il 30 settembre 2010, di modificarla per ottenere condizioni migliori in applicazione della delibera dell’ Autorità.
Consigliamo quindi a chiunque abbia bisogno di ottenere la rateizzazione di una bolletta di conguaglio particolamente elevata, o di rinegoziare un piano di rate iniquo e pesante, di rivolgersi ai nostri sportelli per chiedere l’applicazione della delibera 85/10.
(Foto “Blue’n’black” di szeretlek_ma su Flickr.com)

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