Finalmente l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite mette la parola fine sull’annosa vicenda relativa alla eccezione di giurisdizione a favore del giudice irlandese sempre sollevata dal Ryanair in sede processuale.
In altre parole, a tutti i consumatori che in giudizio rivendicavano la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261/04 (per ritardo aereo, per overbooking o per la cancellazione del volo), Ryanair eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice Irlandese.
Finora molti giudici avevano accolto la prospettazione di Ryanair in ragione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1215/12 che contiene espresse deroghe al foro del consumatore.
Di fatto, dunque, i consumatori si vedevano costretti a dover rinunciare all’esercizio dei propri diritti in quanto costretti ad agire in giudizio dinanzi al giudice irlandese. Con ciò frustrando la ratio stessa di tutta la disciplina comunitaria dettata in tema di tutela del consumatori. Un consumatore, infatti, che dovesse essere costretto ad adire un giudice appartenente ad un’altra giurisdizione, cioè operante in uno Stato differente dal proprio, sarebbe costretto a sopportare spese notevolmente superiori al valore delle prestazioni oggetto della instauranda controversia, rendendo, in tal modo, antieconomica la scelta di rivolgersi al giudice per la tutela dei propri diritti.
E’ stata proprio questa considerazione a spingere molti consumatori a rinunciare a tutelare i propri diritti in sede processuale, sebbene consapevoli della illegittimità della condotta di Ryanair che omette di corrispondere anche la sola compensazione pecuniaria.
Con l’ordinanza n. 3561/2020, la Cassazione ha ribaltato completamente tale impostazione.
Con una articolata argomentazione giuridica ed una attenta ricostruzione della materia in esame la Corte ha statuito che “Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal.”….. PQM Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Una pronuncia, questa, che consentirà ai consumatori di adire il giudice Italiano per l’esercizio dei propri diritti.
Un altro rilevante profilo più volte evidenziato dalla FEDERCONSUMATORI di Bologna con un esposto alla Commissione Europea attiene anche alla salvaguardia della corretta dinamica della concorrenza.
Il difetto di giurisdizione sollevato da Ryanair in forza del regolamento 1215/12 risulta anche potenzialmente anticoncorrenziale: sapere, infatti, di poter privare i consumatori dell’azione giudiziaria nel proprio paese ha sinora “ legittimato” Ryanair a non corrispondere la compensazione pecuniaria che spetta ai passeggeri che hanno subito la cancellazione dei voli, a non riconoscere le spese sostenute dai consumatori a seguito della cancellazione e a non riconoscere gli ulteriori profili di danno dagli stessi subiti.
Tale “politica” operata ha procurato a Ryanair un illegittimo profitto ed una iniqua posizione di vantaggio rispetto alle altre compagnie aeree; Ryanair, infatti, continua ad essere leader dei voli low cost, in quanto riesce a praticare tariffe basse, acquisendo maggiori fette di mercato: tutto ciò in dispregio della corretta applicazione delle norme comunitarie.
Tale statuizione della Corte porterà benefici anche ad un mercato in cui operi la giusta dinamica concorrenziale.
La Federconsumatori di Bologna rimane e disposizione dei viaggiatori che vorranno avere ulteriori informazioni in merito.
Avv. Paola Pizzi, consulente legale Federconsumatori Bologna